Ridotti i quorum assembleari, anche per riconoscere la delega all’aumento agli amministratori

Di Maurizio MEOLI

L’art. 45-bis della bozza del DL “Rilancio” rende più semplici gli aumenti di capitale delle spa.

Fino alla fine dell’anno, a condizione che sia rappresentata in assemblea almeno la metà del capitale sociale, sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea, anche qualora lo statuto preveda maggioranze più elevate, per l’adozione delle decisioni di:
– aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti in natura o di crediti;
– introduzione nello statuto delle spa quotate della esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale (ex art. 2441 comma 4 secondo periodo c.c.);
– attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ex art. 2443 c.c. ai sensi del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino a un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni. Tale facoltà può prevedere anche l’adozione di aumenti con esclusione del diritto di opzione; in questo caso si applica, in quanto compatibile, il sesto comma dell’art. 2441 c.c. e lo statuto determina i criteri cui gli amministratori devono attenersi.
Tali previsioni rispondono all’esigenza di accelerare le operazioni di aumento di capitale, comunque nel rispetto dell’inderogabile principio imposto dall’art. 83 della direttiva 1132/2017/Ue quanto ai quorum di riferimento.

Sempre fino alla fine dell’anno, inoltre, le spa quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione possono deliberare aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi del ricordato art. 2441 comma 4 secondo periodo c.c., anche in mancanza di espressa previsione statutaria, nei limiti del 20% del capitale sociale preesistente (e non del 10%) ovvero, in caso di mancata indicazione del valore nominale, nei limiti del 20% del numero delle azioni preesistenti, alle condizioni previste dalla norma medesima. I termini di convocazione dell’assemblea per discutere e deliberare su tale argomento sono ridotti della metà.
Queste le previsioni di carattere temporaneo.

Contestualmente, peraltro, si modificano il secondo, il terzo e il quarto comma dell’art. 2441 c.c. prevedendo:
– la riduzione da quindici a quattordici giorni del termine minimo per l’esercizio del diritto di opzione (coincidente con quello previsto dall’art. 72 della Direttiva 1132/2017/Ue);

– l’eliminazione, per le spa quotate, dell’obbligo di offrire sul mercato i diritti di opzione non esercitati, dopo il decorso del relativo termine, consentendo loro di imporre l’esercizio del diritto di prelazione sull’inoptato direttamente in sede di esercizio del diritto di opzione (c.d. oversubscription). Attualmente, in particolare, è stabilito che i diritti di opzione non esercitati debbano essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito, per almeno cinque sedute, salvo che i diritti di opzione siano già stati integralmente venduti. Al fine di velocizzare l’esecuzione dell’operazione di aumento di capitale con offerta in opzione agli azionisti, ora, si riconosce alla società la possibilità di prevedere che il diritto di prelazione sulle azioni non optate debba essere esercitato contestualmente all’esercizio del diritto di opzione, indicando il numero massimo di azioni sottoscritte;

– l’estensione di tale possibilità, così come della particolare ipotesi di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione prevista dall’art. 2441 comma 4 secondo periodo c.c., alle spa con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione, tenuto conto che anche per queste esiste la possibilità di fare riferimento a un prezzo di mercato. Tale estensione – osserva, peraltro, la relazione illustrativa – rende necessario prevedere espressamente l’obbligo di motivazione in apposita relazione a cura degli amministratori. Obbligo altrimenti mancante nel regime dell’informazione societaria applicabile alle società con azioni negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione e non in un mercato regolamentato.

Si coglie, infine, l’occasione per precisare, sempre nel quarto comma secondo periodo dell’art. 2441 c.c. che, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, il limite del 10% si applica al numero di azioni emesse, con riferimento del numero delle azioni preesistenti. E, quindi, a regime, nelle spa quotate in mercati regolamentati o negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il diritto di opzione potrà essere escluso dallo statuto, nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente, o, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, nei limiti del 10% del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.