Non presentano rilievo le preventive dimissioni della parte correlata
La sentenza n. 8440/2024 della Cassazione analizza il tema delle operazioni con parti correlate nel contesto di una società quotata.
Nella specie, in particolare, la parte correlata era, rispetto a un’operazione di disinvestimento, il vicepresidente esecutivo del CdA di una società quotata il quale, poco prima dell’adozione della relativa delibera del CdA, si era dimesso con efficacia immediata ex art. 2385 comma 1 c.c. Accertato il tutto, la Consob irrogava sanzioni alla società, per la violazione dei prescritti obblighi di informativa al pubblico, e ai sindaci, per violazione del dovere di vigilanza. Contro tale decisione venivano presentati distinti ricorsi alla competente Corte d’appello, che cassava le sanzioni della Consob sulla base, tra gli altri, dei seguenti rilievi: almeno formalmente non vi era stata alcuna violazione della disciplina delle operazioni con parti correlate, essendosi il vicepresidente del CdA dimesso poco prima dell’approvazione dell’operazione stessa; anche volendo fare applicazione del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, non risultava provato un qualsiasi intervento del vicepresidente in grado di influenzare la decisione dell’organo amministrativo. Questa decisione veniva impugnata in Cassazione dalla Consob. La Suprema Corte ritiene fondati alcuni motivi di tale ricorso.
Si evidenzia, in primo luogo, come la finalità della disciplina dettata in materia di operazioni con parti correlate (art. 2391-bis c.c. e Regolamento Consob n. 17221/2010) sia quella di predisporre una regolamentazione idonea a preservare esigenze di trasparenza, sia all’interno che all’esterno della società, in presenza di fenomeni connotati da una potenziale situazione di conflitto di interessi e in ragione del compimento di operazioni che, proprio per la presenza di parti correlate, possono essere piegate agli interessi di coloro che gestiscono la società a svantaggio degli investitori.
In tale ottica è stata prevista una disciplina – in gran parte affidata al potere normativo secondario della Consob – tesa ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate. La complessità procedimentale è calibrata sulle caratteristiche delle operazioni, assegnandosi comunque un ruolo centrale alla preventiva approvazione delle operazioni di maggiore rilevanza da parte di un “comitato consultivo”, composto da amministratori indipendenti, con un parere che, per quanto non vincolante, consente all’assemblea di esprimersi, sempre in maniera non vincolante, circa la fattibilità dell’operazione.