La Cassazione ribadisce la centralità di una reazione tempestiva degli amministratori non esecutivi rispetto a situazioni problematiche

Di Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 10739, depositata ieri, ha stabilito che gli amministratori non operativi sono solidalmente responsabili degli indebiti prelievi dell’amministratore delegato quando, a fronte di segnali d’allarme emersi nel periodo di svolgimento dell’incarico, come la mancata trasmissione delle informative periodiche dovute, non sollecitano l’amministratore delegato stesso a fornirle, chiedendo, in particolare, chiarimenti circa l’operatività del conto corrente della società e le operazioni bancarie compiute.

Infatti, l’amministratore non operativo di una società di capitali che abbia già conosciuto (o che, comportandosi diligentemente, avrebbe dovuto conoscere) un fatto pregiudizievole che l’amministratore delegato abbia compiuto o che stia per compiere nell’esercizio delle prerogative gestorie allo stesso attribuite ha il dovere giuridico di fare, sempre secondo la diligenza professionale, quanto possibile per impedirne il compimento o, se già compiuto, di evitarne o attenuarne, anche solo in parte, le conseguenze dannose.
Diversamente, emerge la sua responsabilità solidale, che richiede, sotto il profilo oggettivo, la condotta d’inerzia, il fatto pregiudizievole antidoveroso altrui e il nesso causale tra i medesimi e, sotto il profilo soggettivo, almeno la colpa.
Questo atteggiamento psicologico può consistere:
– nell’inadeguata conoscenza del fatto di altri, il quale in concreto abbia cagionato il danno;
– nella colposa ignoranza del fatto altrui per non avere adeguatamente rilevato i segnali d’allarme dell’altrui illecita condotta, percepibili con la diligenza della carica;
– nell’inerzia colpevole, per non essersi utilmente attivato al fine di scongiurare l’evento evitabile con l’uso della predetta diligenza (cfr. Cass. n. 2038/2018).

L’amministratore delegante, pertanto, tutte le volte in cui abbia rilevato (o avrebbe dovuto rilevare) l’insufficienza, l’inaffidabilità o l’incompletezza delle relazioni informative che gli amministratori delegati hanno il dovere di trasmettere e, più in generale, quando abbia percepito (o avrebbe dovuto percepire) l’esistenza di una qualsiasi circostanza idonea a evidenziare un fatto illecito già compiuto o in itinere (appunto, i c.d. “segnali di allarme”) – a partire dalla mancata trasmissione di qualsiasi informazione, ancorché richiesta o comunque imposta (dalla legge, dallo statuto o da una delibera consiliare) – ha il potere-dovere di attivarsi per chiedere agli amministratori delegati di fornire le informazioni dovute; ciò senza potere, in mancanza, invocare a propria discolpa il fatto che le informazioni fornite dagli organi delegati siano state lacunose o insufficienti o siano state addirittura omesse del tutto, e di avere, di riflesso, ignorato il fatto o i fatti pregiudizievoli che gli stessi avevano compiuto o stavano per compiere.