L’ANAC ha pubblicato le nuove Linee guida per società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle P.A. e per gli enti pubblici economici

Di Maria Francesca ARTUSI

Sono state pubblicate ieri sul sito dell’Autorità nazionale anticorruzione le nuove Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Tale provvedimento recepisce le novità normative intervenute a decorrere dalla pubblicazione della precedente determinazione n. 8/2015 e si intende “come totalmente sostitutiva delle precedenti disposizioni” in questa materia.
Ribadendo la distinzione tra società in controllo pubblico e società meramente partecipate, come formalizzata dall’art. 2-bis del riformato DLgs. 33/2013, l’ANAC passa ad analizzare i diversi adempimenti richiesti per ciascuno dei soggetti coinvolti.

Per società ed enti controllati, l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del DLgs. 231/2001 è “fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione”. Le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all’adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L’ANAC precisa, comunque, che le  società, che abbiano o meno adottato il “modello 231”, definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa e che vigilerà su tali adempimenti.

Sempre con riferimento a tali enti, viene specificata la disciplina sul Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT).
Il DLgs. 97/2016 aveva già unificato nella stessa figura i compiti in materia di anticorruzione e trasparenza e ora l’ANAC precisa che “solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative sarà possibile mantenere distinte le due figure di RPC e di RT”, motivando adeguatamente tale scelta.

Di particolare rilevanza sono i rapporti con l’organismo di vigilanza (eventualmente) nominato ai sensi del DLgs. 231/2001. L’ANAC ritiene che debbano essere riviste le conclusioni cui si era pervenuti in sede di adozione della determinazione n. 8/2015. In ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all’OdV, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa fare parte dell’OdV, anche nel caso in cui questo sia collegiale.

Al fine di limitare l’impatto organizzativo del nuovo orientamento, “l’indicazione deve essere intesa come valida a regime o qualora ancora non sia stato nominato il RPCT, potendo le società mantenere eventuali RPCT già nominati all’interno degli OdV fino alla scadenza del mandato”. In ogni caso, le funzioni del RPCT e dell’OdV dovranno essere svolte in costante coordinamento tra di loro.

Inoltre, anche nelle società dovrà essere individuato un soggetto analogo all’organismo interno di valutazione (OIV) presente negli enti pubblici (disposizione, a dire il vero, di non facile realizzazione soprattutto negli enti meno strutturati).
Per le società meramente partecipate il modello organizzativo dovrebbe essere integrato con misure di organizzazione e gestione idonee a prevenire ulteriori fatti corruttivi in danno alla società e alla Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi contemplati dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione. Sebbene non tenute alla nomina di un RPCT, è opportuno che esse prevedano, al proprio interno, una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, mentre il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi è affidato preferibilmente all’Organismo di vigilanza.

In via generale, l’ANAC ricorda come la promozione di maggiori livelli di trasparenza, a seguito delle modifiche all’art. 10 del DLgs. 33/2013, costituisca obiettivo strategico da tradurre nell’assegnazione di obiettivi organizzativi e individuali che, ad avviso dell’Autorità, devono essere declinati all’interno dei documenti adottati dalle società.
Per gli obblighi di pubblicazione viene allegata alle Linee guida una specifica tabella esplicativa (Allegato 1) sui dati, i documenti e le informazioni relativi all’organizzazione e alle attività esercitate che devono comparire nell’apposita sezione del sito internet.
Su tale materia si innestano le previsioni sull’accesso civico generalizzato (artt. 5 e 5-bis del DLgs. 33/2013), nonché la disciplina sul “whistleblowing” in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Per tutti gli adempimenti viene ribadito il termine del 31 gennaio prossimo, in concomitanza con l’aggiornamento dei Piani di prevenzione della corruzione.

Ulteriori termini (31 luglio 2018 e 31 gennaio 2019) sono previsti per l’adeguamento degli obblighi (più limitati) di trasparenza per associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a 500.000 euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.