Per il diritto all’utilizzo del credito d’imposta i beni e il risparmio energetico vanno mantenuti per cinque anni
Il diritto all’utilizzo del credito d’imposta transizione 5.0 viene meno se i beni vengono ceduti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto di innovazione, ma anche se nello stesso periodo non viene mantenuto il risparmio energetico ottenuto. L’art. 21 del DM 24 luglio 2024 disciplina specifiche ipotesi di decadenza per il credito d’imposta transizione 5.0.
Viene anzitutto previsto che l’impresa decada totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito (ovvero l’importo prenotato è ridotto in tutto o in parte) se entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti i beni agevolati sono alternativamente:
– ceduti a terzi;
– destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa;
– destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto.
Pertanto, ad esempio, nel caso in cui il progetto di investimento sia completato nel 2024, i beni agevolati devono essere mantenuti fino al 31 dicembre 2029.
Ai fini dell’agevolazione in esame è quindi previsto un “periodo di sorveglianza” più lungo rispetto a quello relativo al credito investimenti 4.0 ex L. 178/2020 (due anni dall’interconnessione per i beni 4.0).
Il recapture opera anche in caso di mancato esercizio dell’opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
Se scatta la clausola di salvaguardia sopra descritta, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Per espressa previsione normativa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’art. 1 commi 35 e 36 della L. 205/2017 in materia di investimenti sostitutivi.
Pertanto, se nel corso del periodo di fruizione dell’agevolazione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene agevolato, il credito d’imposta non è oggetto di rideterminazione a condizione che, nello stesso periodo d’imposta del realizzo, l’impresa: sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’Allegato A alla L. 232/2016; attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.