Il regime relativo alle fatture ha durata quinquennale ma la sua validità dovrebbe venir meno dal 2019, per effetto della legge di bilancio 2018

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Nelle prossime settimane, i soggetti passivi IVA saranno nuovamente chiamati a valutare la convenienza dell’adesione al regime opzionale di comunicazione dei dati delle fatture per il 2018 e gli anni successivi. Per coloro che esercitano attività di commercio al minuto, inoltre, dovrà essere valutata anche l’opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi.
Il termine per l’esercizio delle opzioni scade il 2 gennaio 2018, in quanto il 31 dicembre 2017 è domenica e il 1° gennaio è festivo.

Si ricorda che l’introduzione del regime di trasmissione opzionale delle fatture ad opera dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015 era finalizzata a istituire un sistema di incentiviper la diffusione della fatturazione elettronica e per favorire la tracciabilità delle operazioni IVA.
Infatti, a fronte della trasmissione periodica dei dati delle fatture emesse e ricevute, l’opzione consente ai soggetti IVA di beneficiare di alcune agevolazioni, fra le quali l’accesso ai rimborsi IVA annuali anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 30 comma 2 del DPR 633/72 e l’esecuzione in via prioritaria.

Successivamente, la previsione del nuovo “spesometro infrannuale” di cui all’art. 21 del DL 78/2010, ossia di una comunicazione sostanzialmente coincidente con la descritta trasmissione dei dati delle fatture, parallela a quest’ultima ma obbligatoria, ha mutato significativamente il contesto normativo in cui era stata inserita la norma del DLgs. 127/2015.
Il “pacchetto” di semplificazioni connesso all’opzione è stato, inoltre, ridimensionato in quanto alcuni adempimenti per i quali il DLgs. 127/2015 prevede l’esonero sono stati soppressi dal DL 193/2016 (es. comunicazioni “black list” e dei contratti di leasing e noleggio) o semplificati.

In particolare, il DLgs. 127/2015, fra gli incentivi all’opzione, prevede l’esonero dalla presentazione degli INTRASTAT relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi. Tuttavia, a partire dal 2018, è previsto che tali elenchi debbano essere presentati soltanto ai fini statistici e comunque soltanto dai soggetti che effettuano acquisti intra-Ue per un ammontare superiore alle nuove (e più elevate) soglie stabilite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 194409/2017.
Resta ferma la riduzione da cinque a tre anni dei termini per l’accertamento per i soggetti che, oltre ad aver esercitato l’opzione, garantiscono la tracciabilità di tutti i pagamenti ricevuti ed effettuati superiori a 30 euro, nel rispetto delle condizioni e delle modalità indicate dal DM 4 agosto 2016.

La possibilità di effettuare l’adempimento fruendo di una serie di agevolazioni, raffrontata all’obbligo di effettuare il medesimo adempimento in assenza di agevolazioni, dovrebbe indurre a considerare preferibile l’adesione al regime opzionale.
Peraltro, il DL 148/2017 – in fase di conversione in legge – oltre a semplificare la comunicazione dei dati per il 2018, uniforma le sanzioni previste in caso di omessa o errata comunicazione opzionale a quelle previste per la comunicazione obbligatoria. Nel caso dell’opzione, però, si precisa, le violazioni, ove non regolarizzate tempestivamente, comportano anche la cessazione del regime premiale connesso.

Le novità prospettate con la legge di bilancio 2018 muteranno ulteriormente il quadro appena descritto. Infatti, contestualmente all’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2019, è prevista l’abolizione sia della comunicazione obbligatoria dei dati delle fatture, sia di quella opzionale. Tale previsione, però, porta ad interrogarsi sull’effettiva validità temporale dell’opzione.

Si ricorda che essa ha durata quinquennale, per cui coloro che scelgono di applicare il regime dal 2018, sarebbero vincolati alla sua applicazione fino al 2022. Tuttavia, si può sostenere che il suddetto vincolo quinquennale verrà meno con l’abolizione del regime dal 2019. D’altra parte, lo stesso provvedimento attuativo del DLgs. 127/2015 (provv. Agenzia delle Entrate n. 182070/2016) stabilisce che i dati delle fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio non devono essere inclusi nella comunicazione, in quanto già acquisiti dall’Amministrazione finanziaria. Per cui, anche in assenza di un’espressa abolizione del regime opzionale ex DLgs. 127/2015, quest’ultimo sarebbe stato in larga parte assorbito dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni tra soggetti IVA stabiliti in Italia.

Con l’estensione della fattura elettronica obbligatoria si conferma, tra l’altro, una delle semplificazioni già connesse al regime opzionale, ossia la riduzione di due anni dei termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti, ma si tralasciano le agevolazioni connesse ai rimborsi IVA, che avrebbero potuto (potrebbero) essere mantenute almeno per una porzione dei soggetti passivi chiamati a trasmettere le fatture in formato elettronico.