Escluso il controllo formale delle dichiarazioni ex art. 36-ter del DPR 600/73

Di Alfio CISSELLO

Ieri il Senato, con 178 voti favorevoli, 31 contrari e un’astensione, ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento interamente sostitutivo del Ddl. di conversione del DL 21/2022, sul contrasto degli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il testo del maxiemendamento, che recepisce gli emendamenti approvati in Commissione, fatte salve alcune modifiche tecniche, introduce alcune facilitazioni per i contribuenti.
Nello specifico, un nuovo art. 37-bis prevede che “Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, per il periodo di tempo compreso tra l’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022 il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 è fissato in sessanta giorni”.

Rammentiamo che, quando il contribuente riceve l’avviso bonario, ha davanti a sé due possibilità:
– se ritiene la pretesa infondata e gli importi non sono stati rideterminati in sede di autotutela, attende il ruolo e la notifica della cartella di pagamento, potendo presentare il ricorso;
– se ritiene la pretesa fondata, definisce l’avviso bonario ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 462/97, fruendo della riduzione delle sanzioni del 30% a 1/3, ma deve pagare gli importi o la prima rata entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.

Ove l’avviso bonario sia stato recapitato all’intermediario, i trenta giorni decorrono dopo sessanta giorni da quando l’avviso bonario è stato recapitato all’intermediario (art. 2-bis comma 3 del DL 203/2005).
La formulazione della norma, purtroppo, sembrerebbe non essere delle più felici.

Si possono in primo luogo effettuare un paio di considerazioni.
La proroga riguarda solo gli avvisi derivanti da liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72), non essendo all’evidenza compresi quelli scaturenti dal controllo formale della dichiarazione (art. 36-ter del DPR 600/73).

Inoltre, dovrebbe riguardare sia la totalità delle somme sia la prima rata. Non dovrebbero esserci dubbi sul fatto che la proroga riguardi anche il caso in cui, a seguito di contraddittorio con il contribuente, gli importi siano stati rideterminati in autotutela (come nelle situazioni ordinarie, rimane il problema del dies a quo dei trenta/sessanta giorni quando, a seguito delle deduzioni del contribuente, le somme non vengono rideterminate).

Il problema, se la norma non verrà modificata, riguarda l’esatta delineazione degli avvisi bonari che rientrano nell’elevazione del termine di pagamento da 30 giorni a 60 giorni.
Se l’avviso bonario viene notificato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, di certo il termine per pagarlo è di sessanta giorni.
Ma se è stato notificato prima? La proroga forse c’è solo se, alla data di entrata in vigore della legge di conversione, sono ancora pendenti i trenta giorni?

Non è chiaro se conta la data in cui viene notificato l’avviso bonario o la data in cui spira il termine per il pagamento, quindi i trenta giorni.

Lo stesso problema, in modo speculare, si potrà porre per i bonari che verranno notificati in estate, senza contare che il termine di pagamento viene sospeso dal 1° agosto al 4 settembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 7-quater comma 17 del DL 193/2016.