Si amplia l’ambito delle condotte illecite, volendo includere in via più generale le «erogazioni pubbliche» e le «sovvenzioni»

Di Maria Francesca ARTUSI

Nel decreto legge sul contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche (DL 13/2022) si trovano, tra le altre, anche alcune disposizioni volte ad inasprire le sanzioni sul piano penale.

L’art. 2 del DL 13/2022 è, infatti, dedicato alle misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche. Innanzitutto, vengono integrate le fattispecie relative alla malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), all’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).
Le modifiche sono volte all’ampliamento dell’ambito applicativo di tali condotte illecite, volendo includere in via più generale le “erogazioni pubbliche” e le “sovvenzioni”. Il riferimento è chiaramente rivolto – anche in virtù alla collocazione sistematica di tale disposizione – al settore delle agevolazioni fiscali ed economiche disciplinato dal DL 34/2020, di cui si parla nell’art. 1 del decreto legge in commento.

In particolare, la condotta di malversazione viene ora riferita alla mancata destinazione alle finalità previste di finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità.

Si noti che tali reati sono presi in considerazione anche nell’ambito della responsabilità degli enti ex DLgs. 231/2001 e pertanto l’ampliamento del loro ambito applicativo inciderà anche sui rischi per le persone giuridiche nell’interesse o a vantaggio delle quali vengano commessi.

Inoltre, le condotte di truffa aggravata commesse in danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell’Unione europea ovvero per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 comma 2 n. 1 c.p. e art. 640-bis c.p.) vengono inserite nell’elenco di reati per cui è possibile la confisca allargata di cui all’art. 240-bis c.p. Può essere utile ricordare che tale ultima disposizione prevede – per alcuni reati espressamente elencati nella norma stessa – la confisca obbligatoria del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Si tratta dunque di un provvedimento alquanto invasivo della sfera patrimoniale del condannato per tali reati.

L’intervento più rilevante riguarda, tuttavia, lo stesso DL 34/2020 convertito. Viene, infatti, inserito un nuovo comma 13-bis.1 nell’art. 119 in cui si disciplina la responsabilità penale del tecnico abilitato alle asseverazioni rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’art. 121 del DL 34/2020.
La nuova norma stabilisce che costui possa essere punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro se espone informazioni false od omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.

Un ultimo cenno va fatto all’art. 3 del DL 13/2022 in cui vengono disciplinati i termini per l’utilizzo, in caso di sequestro penale, dei crediti di imposta legati agli incentivi per l’efficienza energetica, sismabonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

Nel caso in cui tali crediti siano oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria il loro utilizzo può avvenire, una volta cessati gli effetti del provvedimento di sequestro, entro i termini di cui agli artt. 121 comma 3 e 122 comma 3 del DL 34/2020, aumentati di un periodo pari alla durata del sequestro medesimo, fermo restando il rispetto del limite annuale di utilizzo dei predetti crediti d’imposta previsto dalle richiamate disposizioni.