Nelle FAQ si chiarisce che, per i nuovi nati, il beneficio è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza ma la domanda va presentata dopo la nascita

Di Giada GIANOLA

Con un comunicato stampa pubblicato ieri, 21 febbraio 2022, l’INPS ha reso noto che è on line un apposito sito web dedicato all’assegno unico universale all’indirizzo www.assegnounicoitalia.it, in cui è anche consultabile una sezione dedicata alle FAQ.

Insieme a tale sezione sono presenti ulteriori informazioni riguardanti, fondamentalmente, la natura della misura, i soggetti che ne possono beneficiare e il relativo ammontare. Sul sito viene, poi, ricordato che è possibile servirsi del simulatore dell’importo mensile dell’assegno sul sito web dell’INPS, il quale è accessibile senza credenziali e consultabile da qualunque dispositivo, sia mobile sia fisso, e che la domanda è presentabile dal 1° gennaio 2022 on line tramite il sito dell’istituto www.inps.it con SPID, CIE o CNS, oppure tramite contact center al numero 06164164 da rete mobile o al numero 803164 da rete fissa oppure, ancora, tramite patronati.

Fino al mese di marzo 2022, però, le domande non saranno istruite, in quanto l’assegno viene versato a partire da tale mese e fino a febbraio dell’anno successivo, dunque febbraio 2023 (la domanda per beneficiare dell’assegno è infatti annuale). Nel comunicato dell’Istituto si evidenzia, in ogni caso, che a oggi sono comunque state presentate 2.280.705 domande di assegno unico per 3.801.040 figli.

In caso di presentazione della domanda entro il 28 febbraio l’assegno potrà essere erogato dalla seconda metà di marzo, mentre per le domande presentate dopo il 1° marzo il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda viene presentata entro il 30 giugno sono riconosciute le mensilità da marzo 2022, mentre per quelle presentate dopo tale data la misura spetta dal mese successivo a quello della domanda.

Da marzo di quest’anno, quindi, cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le relative detrazioni fiscali. In ogni caso, come precisato nelle FAQ, l’assegno è compatibile con altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché con il reddito di cittadinanza (RdC) e il bonus asilo nido. In particolare, per i beneficiari del RdC, l’assegno verrà versato in automatico sulla carta, senza bisogno di inoltrare apposita domanda, e, per le mensilità di gennaio e febbraio 2022, gli stessi continuano a ricevere l’integrazione di assegno temporaneo.

Quanto ancora alle FAQ, sono molte le domande a cui l’Istituto risponde. Tra i quesiti cui viene fornito chiarimento rientra quello concernente i nuovi nati: viene in particolare specificato che l’assegno è riconosciuto dal settimo mese di gravidanza; la domanda, tuttavia, va presentata dopo la nascita del minore, con conseguente attribuzione del codice fiscale e pagamento, unitamente alla prima mensilità, di tutti gli arretrati spettanti.

Il codice fiscale del figlio (o dei figli) per cui si intende fruire del beneficio costituisce, quindi, un dato necessario ai fini della presentazione della domanda, unitamente alla indicazione di un’eventuale disabilità (del figlio o dei figli), al codice fiscale dell’altro genitore – vengono comunque fornite le istruzioni nel caso in cui l’altro genitore sia un cittadino straniero sprovvisto di codice fiscale – nonché ai dati per il pagamento e alle dichiarazioni di responsabilità e assenso al trattamento dei dati.

Non è richiesta la conferma dell’altro genitore quando il richiedente scelga di percepire per intero l’importo dell’assegno, ma viene fatta salva la possibilità di modificare tale scelta in un momento successivo.
Si ricorda che l’importo dell’assegno unico non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF perché esente.