Entro fine settembre le Entrate comunicano alla Riscossione i debitori che non rientrano nella rottamazione

Di Alfio CISSELLO

Ieri è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 14 luglio 2021, che detta i criteri operativi per l’annullamento automatico dei ruoli 2000-2010 del valore sino a 5.000 euro.

Ai sensi dell’art. 4 commi 4-10 del DL 41/2021, sono automaticamente annullati i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010 per un importo residuo di 5.000 euro.
L’annullamento automatico è però circoscritto ai soggetti (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000 euro.
Salve ovviamente le eccezioni di legge, come i ruoli inerenti a dazi doganali e IVA all’importazione.

Per il perfezionamento dell’annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario, in quanto il tutto avviene a opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L’importo va determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ancorché si tratti di ruoli che sono stati oggetto della rottamazione dei ruoli ex art. 3 del DL 119/2018 o del c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti ex art. 1 commi 184 e ss. della L. 145/2018.

In base al decreto del 14 luglio 2021 pubblicato ieri in Gazzetta:
– entro il 20 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali relativi a soggetti che risultano essere intestatari di carichi del periodo 2000-2010 del valore sino a 5.000 euro;
– entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agente della riscossione i soggetti (tanto persone fisiche quanto persone giuridiche) che, in base alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni fiscali, risultano possedere un reddito superiore alla soglia di legge;
– entro il 31 ottobre 2021, si verifica, di diritto, l’annullamento automatico dei ruoli che rientrano nei parametri dell’art. 4 del DL 41/2021.

Sembra potersi sostenere che l’elenco dei codici fiscali inviati dalla Riscossione all’Agenzia delle Entrate riguardi anche i ruoli formati da enti impositori diversi dalle Entrate.
Infatti, sono le Entrate che devono verificare se la soglia di reddito conseguito nell’anno 2019 consente l’accesso alla sanatoria, che, in tal caso, prescinde dalla volontà nonché dalla tipologia dell’ente creditore.

Nulla viene detto sui criteri di individuazione dei soggetti che possono beneficiare della sanatoria.
Per legge, occorre che, nel periodo d’imposta 2019, sia conseguito un reddito imponibile sino a 30.000 euro.
Il decreto si limita a specificare che, nel caso di coobbligati d’imposta, il requisito deve essere presente in capo ad almeno un coobbligato.

Non dovrebbero comunque essere calcolati i redditi esenti e la nozione di reddito imponibile dovrebbe coincidere con il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili, senza che rilevino le detrazioni d’imposta.
In breve, l’Agente della riscossione comunica i codici fiscali intestatari di ruoli consegnati dal 2000 al 2010, di importo residuo al 23 marzo 2021 per singolo carico sino a 5.000 euro.
L’Agenzia delle Entrate comunica alla Riscossione quali codici fiscali, tra quelli trasmessi, risultano aver conseguito redditi di importo superiore alla soglia.

Non viene data alcuna comunicazione al contribuente di ciò, ma questo non toglie che ci debba sempre essere la possibilità di rivolgersi al giudice, onde poter sindacare la mancata inclusione nell’annullamento automatico.
In sede civile, è ammessa l’azione di accertamento negativo, mentre in sede tributaria se non c’è già un contenzioso pendente, non rimane che ricorrere contro l’eventuale diniego di autotutela, espresso o tacito.