Senza una precisa disposizione di legge, tali somme non possono essere escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente

Di REDAZIONE EUTEKNE

Le somme rimborsate ai dipendenti che svolgono la loro attività lavorativa in modalità agile sulla base di un criterio forfetario, non supportate da elementi e parametri oggettivi, non possono essere escluse, in assenza di una precisa disposizione di legge al riguardo, dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
È quanto chiarito con la risposta a interpello n. 328 pubblicata ieri, 11 maggio 2021, con cui l’Agenzia delle Entrate torna a parlare del trattamento fiscale delle somme rimborsate al dipendente in smart working (da ultimo, si veda la risposta a interpello n. 314/2021, che ha ritenuto non imponibile il rimborso spese parametrato sull’ammontare dei costi risparmiati dall’azienda e sostenuti invece dal dipendente nell’esclusivo interesse di quest’ultima).

Il quesito è stato formulato da una società intenzionata a pattuire con i propri lavoratori in smart working un rimborso forfetario pari al 30% dei consumi effettivamente addebitati al dipendente nelle fatture periodiche, emesse a suo nome o del coniuge convivente, delle spese documentate per il costo della connessione internet, della corrente elettrica, dell’aria condizionata/riscaldamento.
In primis, l’Agenzia delle Entrate richiama quanto previsto dall’art. 51, comma 1 del TUIR, ossia che costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (c.d. principio di onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante).

In secondo luogo, l’Agenzia ricorda che le spese sostenute dal lavoratore e rimborsate in modo forfetario sono escluse dalla base imponibile solo se il legislatore abbia previsto un criterio volto a determinarne la quota che, dovendosi ritenere riferibile all’uso nell’interesse del datore di lavoro, può essere esclusa dall’imposizione. Laddove il legislatore non abbia provveduto a indicare un criterio forfetario per la determinazione della quota esente da imposizione, al fine di escludere il rimborso spese dal reddito di lavoro dipendente, i costi sostenuti dal lavoratore nell’esclusivo interesse del datore di lavoro devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili (ris. Agenzia delle Entrate n. 74/2017).

Nel caso di specie, il criterio forfetario utilizzato dalla società datrice di lavoro per determinare il rimborso non risulta supportato dai predetti elementi e parametri oggettivi, con la conseguenza che tali somme non possono essere escluse dalla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Ai fini della non imponibilità IRPEF del rimborso spese sarebbe necessario adottare un criterio analitico che permetta di determinare per ciascuna tipologia di spesa (ad esempio, l’energia elettrica) la quota di costi risparmiati dalla società ma sostenuti dal dipendente, così da poter considerare la stessa quota (in valore assoluto) di costi rimborsati a tutti i dipendenti riferibile a consumi sostenuti nell’interesse esclusivo del datore di lavoro (risposta a interpello n. 314/2021).