Pubblicata la modulistica per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici con detrazione al 110%

Di Arianna ZENI

È stato firmato dal Ministro dello Sviluppo economico ed è stato inviato alla Corte di Conti per la sua registrazione il decreto c.d. “Asseverazioni”, che disciplina il contenuto e la modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti dei requisiti per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismici che consentono di fruire del superbonus del 110% ai sensi dell’art. 119 commi 1, 2 e 3 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) e come previsto dal comma 3-ter dell’art. 14 del DL 63/2013.
Sono altresì disciplinate, per gli stessi interventi, le modalità di verifica e di accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

L’asseverazione, che deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, potrà avere a oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione.
Il tecnico abilitato dovrà allegare all’asseverazione, pena l’invalidità della stessa, una copia della polizza di assicurazione (che costituisce parte integrante del documento di asseverazione) e copia del documento di riconoscimento. Non sono valide le polizze di assicurazione stipulate con imprese di assicurazione extracomunitarie, ovverosia società di assicurazione con sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all’Unione europea, o non aderente allo Spazio economico europeo.

Oltre al testo ufficiale del decreto “Asseverazioni”, il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato anche i due modelli recanti “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”, relativi all’asseverazione di cui all’art. 119 comma 13 del DL 34/2020.
Il primo modello riguarda lo “Stato finale”, mentre il secondo lo stato di avanzamento lavori (SAL).

In entrambi i casi, la compilazione dei modelli deve avvenire on line, nell’apposito portale informatico dell’ENEA accessibile dalla pagina web: https://detrazionifiscali.enea.it/. Per gli stati di avanzamento successivi al primo occorre indicare i precedenti codici attribuiti dalla procedura ENEA.
La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa a ENEA attraverso il suddetto sito entro 90 giorni dal termine dei lavori (nel caso in cui le asseverazioni facciano riferimento a lavori conclusi).

Fermo restando il controllo sulla regolarità dell’asseverazione, per beneficiare del superbonus del 110% (sia direttamente sia con opzione per cessione/sconto sul corrispettivo), l’ENEA effettua anche un controllo automatico attraverso il suddetto portale in relazione, tra l’altro:
– ai soggetti beneficiari del superbonus come previsto dal comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020;
– a tutti gli interventi oggetto dell’asseverazione (in particolare con riguardo ai dati tecnici dichiarati);
– agli interventi “trainati” che beneficiano anch’essi della detrazione al 110%;
– alla congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici;
– alla correttezza dell’asseverazione redatta dal tecnico abilitato.

Ai sensi del comma 14 dell’art. 119 del DL 34/2020, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, i soggetti che rilasciano le attestazioni e le asseverazioni, inoltre, incorrono in una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.