La proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità di tali documenti

Di Daniele SILVESTRO

La validità dei Durc on Line in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 risulta prorogata ope legis fino al 29 ottobre 2020, e non fino al 13 gennaio 2021.
Questo è quanto chiarito con la nota pubblicata nella giornata di ieri dall’INAIL. La proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 aveva infatti generato alcuni dubbi circa la validità dei DURC. Anche la stessa Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con un approfondimento pubblicato ieri, aveva chiesto un chiarimento in merito alla possibilità che i DURC potessero fruire della proroga dello stato di emergenza e pertanto conservare la loro validità per i 90 giorni successivi al 15 ottobre 2020 (quindi fino al 13 gennaio 2021).

Cercando di fare chiarezza, si ricorda che con la soppressione dell’art. 81 comma 1 del DL 34/2020, effettuata in sede di conversione in legge del DL “Rilancio”, anche per i DURC trova applicazione quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del DL 18/2020, il quale stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del DPR 380/2001, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Sul punto, pochi giorni fa è intervenuto l’INPS con il messaggio n. 2998/2020, attraverso cui sono stati forniti chiarimenti sia in merito alla modifica del periodo di validità del DURC, sia su quanto previsto dal DL 76/2020, c.d. DL “Semplificazioni” (si veda “DURC in scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio validi per 90 giorni dalla fine dell’emergenza” del 31 luglio 2020).

Tuttavia, nel provvedimento, l’Istituto non ha tenuto conto della proroga dello stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, operata con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 30 luglio 2020 n. 190). Pertanto, stando a quanto riportato nel messaggio n. 2998/2020, la validità dei Durc on Line, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, risulta estesa fino al 29 ottobre 2020 (90 giorni dal 31 luglio 2020).

Nella stessa Gazzetta Ufficiale è stato poi pubblicato il DL 83/2020, riguardante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19. L’art. 1 comma 4 del suddetto decreto stabilisce che “i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020”.

L’INAIL, con la nota in commento, precisa allora che l’art. 103 comma 2 primo periodo del DL 18/2020, conv. L. 27/2020, non è incluso nel predetto allegato e pertanto la proroga dello stato di emergenza non produce effetti sulla proroga del periodo di validità dei DURC.

Di conseguenza, come accennato in premessa, i Durc on Line che riportano una data di scadenza compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 rimangono validi fino al 29 ottobre 2020 (90 giorni dal 31 luglio 2020). I soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc on Line con data fine validità compresa tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la formazione del medesimo Durc on Line, devono ritenere valido lo stesso documento fino al 29 ottobre 2020 nell’ambito dei procedimenti in cui è richiesto il possesso del DURC, senza procedere a una nuova interrogazione.

Con la nota di ieri, l’INAIL riprende le altre novità in materia di DURC, previste, in questo caso, dal DL 76/2020 (DL “Semplificazioni”). In particolare, l’art. 8 comma 10 del DL 76/2020 determina l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti, nell’ambito delle fasi del procedimento preordinate alla selezione del contraente o alla stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal stesso DL 76/2020, di effettuare la richiesta di verifica della regolarità contributiva secondo le ordinarie modalità di cui al DM 30 gennaio 2015.

Ciò riconduce in capo alle stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti la valutazione in ordine alla possibilità di utilizzare o meno il Durc on Line in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 con validità prorogata fino al 29 ottobre 2020, in relazione alle specifiche finalità per le quali è richiesta la verifica della regolarità contributiva.
Per quanto riguarda le implementazioni procedurali, l’INAIL riconferma quanto già comunicato dall’INPS con il messaggio n. 2998/2020.