Ampliata la definizione di «impianto di riscaldamento» che potrebbe consentire la fruizione dell’agevolazione

Di Enrico ZANETTI e Arianna ZENI

Nella corsa a effettuare interventi che possono consentire di fruire delle detrazioni IRPEF/IRES spettanti a titolo di ecobonus, sia nella versione “ordinaria” che nella versione “superbonus al 110%”, è importante tenere a mente che, per poterne concretamente fruire, gli edifici oggetto degli interventi devono essere dotati di “impianti di riscaldamento”.

Le circolari dell’Agenzia delle Entrate nn. 19/2020 e 13/2019 hanno ribadito infatti che “gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile”. Tale condizione si applica con riguardo alla generalità degli interventi di riqualificazione energetica, fatta eccezione per quelli di installazione:
– dei collettori solari per la produzione di acqua calda;
– dei generatori alimentati a biomassa;
– delle schermature solari.

La ris. Agenzia Entrate n. 215/2009, richiamata anche dalle circ. nn. 19/2020 e 13/2019, ha peraltro chiarito che la condizione che precede vale anche con riguardo agli edifici collabenti (categoria catastale F2): ovviamente in questi casi l’impianto di riscaldamento non è funzionante, ma deve comunque essere dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento rispondente e che tale impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica (al riguardo si segnala la risposta n. 21 della Guida Agenzia delle Entrate di luglio 2020, nella quale si ribadisce che un edificio unifamiliare privo di sistema di riscaldamento – ad esempio una casa rurale – non può beneficiare né dell’ecobonus né tantomeno del “superbonus” del 110%).

I menzionati documenti di prassi richiamano il punto 14 dell’Allegato A del DLgs. 311/2006, contenente le “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia”, il quale contiene una definizione di “impianto termico”.
A oggi, tuttavia, per “impianto di riscaldamento” (funzionante o non funzionante) sembra si debba fare riferimento alle definizioni rinvenibili nell’art. 2 del DLgs. 192/2005, come da ultimo modificato dal DLgs. 10 giugno 2020 n. 48 (in tal senso l’ENEA, risposte 19 giugno 2020).

Fino a prima di dette modifiche, la lett. i-tricies) dell’art. 2 comma 1 del DLgs. 192/2005 offriva soltanto una definizione di “impianto termico” (non identica peraltro a quella esplicitata al citato punto 14 dell’Allegato A del DLgs. 311/2006) quale “impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 KW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate”.

Con decorrenza 11 giugno 2020, l’art. 3 del DLgs. 48/2020 ha però espunto dalla richiamata lett. i-tricies) il secondo e terzo periodo e ha aggiunto la lett. i-tricies quater) recante la seguente specifica definizione di “impianto di riscaldamento”: “complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata”. Fermo restando che sul punto sarebbe opportuno conoscere l’orientamento di prassi ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, sembrerebbe che, nel passaggio, la definizione di “impianto di riscaldamento” sia stata ampliata alla generalità delle stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante, rispetto alla previgente formulazione normativa che riconosceva dignità di impianto di riscaldamento solo se “fissi” e, al contempo, se “la somma delle potenze nominali (…) è maggiore o uguale a 5 KW”.

Nel caso in cui solo alcuni appartamenti di un edificio siano già dotati di un impianto di riscaldamento e l’intervento di riqualificazione energetica consista nell’installazione di un impianto di riscaldamento centralizzato per l’intero edificio, la circ. Agenzia Entrate n. 21/2010 (§ 3.4) ha chiarito che l’agevolazione non può essere riconosciuta sull’intera spesa sostenuta, ma deve essere limitata alla spesa riferibile alle unità immobiliari nelle quali l’impianto era già presente.