Il condòmino che cede al fornitore la propria quota di detrazione può versare al condominio la differenza

Di Arianna ZENI

L’opzione per la cessione della detrazione spettante in relazione a determinati interventi antisismici può essere esercitata anche dai contribuenti che aderiscono al regime forfetario. Lo precisa l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello di ieri, 22 luglio 2020 n. 224, ed i chiarimenti ivi contenuti risultano ancor più interessanti se considerato che l’art. 121 del DL 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”) ha esteso la possibilità di optare per la cessione o per lo “sconto sul corrispettivo” per la generalità delle detrazioni “edilizie”.

Nel caso di specie, la norma in esame da parte dell’Amministrazione finanziaria è quella contenuta nel comma 1-quinquies dell’art. 16 del DL 63/2013 che prevede che, nel caso siano eseguiti determinati interventi antisismici sulle parti comuni di edifici condominiali, in luogo della fruizione in dichiarazione della detrazione (nella misura del 75% o dell’85% a seconda che dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio ad una o due classi di rischio inferiore), i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Le modalità di cessione del credito sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017 n. 108572 al cui punto 2.1 è stabilito che, in generale, il credito può essere ceduto da tutti i condòmini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta.
Nella risposta ad interpello n. 224/2020, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che:
– la possibilità di cedere la detrazione riguarda tutti i soggetti che possiedono un reddito assoggettabile all’IRPEF e che sostengono le spese in questione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta;
– ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva, tra l’altro, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF in quanto assoggettato a tassazione separata oppure ad un regime sostitutivo dell’IRPEF medesima come nel caso in cui ci si avvalga del regime fiscale agevolato per autonomi (c.d. regime forfetario) di cui all’art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014.

Al riguardo abbiamo già avuto modo di evidenziare che i soggetti che aderiscono al “regime forfetario” per fruire delle detrazioni IRPEF spettanti in relazione agli interventi sugli immobili (interventi di recupero del patrimonio edilizio, di riqualificazione energetica, bonus mobili, bonus verde e bonus facciate) devono possedere redditi da assoggettare ad IRPEF (es. redditi fondiari e redditi diversi), ulteriori rispetto a quelli d’impresa o di lavoro autonomo tassati con imposta sostitutiva per effetto del regime agevolato.

Ove non vi siano altri redditi rispetto a quelli “forfetari”, le detrazioni IRPEF si perdono con riguardo all’anno di applicazione del regime agevolato (si veda “Il forfetario non è causa di decadenza dalle detrazioni per gli immobili” del 3 febbraio 2020).

In relazione agli interventi sugli immobili e nel rispetto di tutte le condizioni previste dalle norme agevolative, il contribuente che, anche per incapienza, non si sia avvalso di una o più rate dell’agevolazione (perché ad esempio ha aderito al regime forfetario e non ha altri redditi assoggettati a IRPEF), tuttavia, può fruire dell’agevolazione nell’anno in cui torna ad essere capiente.

Tornando alla risposta n. 224/2020, in considerazione del fatto che la fattura emessa dai fornitori deve indicare l’intero corrispettivo dovuto, comprensivo dell’importo corrispondente alla detrazione ceduta dai condòmini in parziale pagamento del corrispettivo medesimo (punto 3.4 del provv. Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017 n. 108572), l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il condòmino che cede al fornitore la propria quota di detrazione, può versare al condominio la differenza tra le spese a lui imputate in base alla ripartizione stabilita nell’assemblea condominiale e l’ammontare della detrazione che teoricamente gli spetta.

Il condominio (normalmente nella figura dell’amministratore) pagherà il fornitore mediante bonifico agevolato il cui importo può, alternativamente:
– coincidere con il corrispettivo indicato in fattura (l’ammontare sarà comprensivo della detrazione ceduta),
– ovvero essere inferiore nell’ipotesi in cui i condomini intendano utilizzare la cessione del credito a favore dei fornitori a parziale pagamento del corrispettivo stesso.