Rileva la data della fattura anche per autotrasportatori e distributori di carburante

Di Emanuele GRECO

Per verificare le condizioni di accesso al contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL 34/2020, uno degli elementi più significativi attiene alla determinazione della data rilevante ai fini del computo del fatturato dei mesi di aprile 2019 e 2020.

La disposizione in argomento espressamente chiarisce che deve essere fatto riferimento alla data di effettuazione dell’operazione.
Pertanto, il criterio-base è quello individuato dall’art. 6 del DPR 633/72, vale a dire la consegna della merce (nel caso delle cessioni di beni) ovvero il pagamento del corrispettivo (nel caso delle prestazioni di servizi).

Un’eventuale emissione anticipata della fattura (sia per le cessioni che per le prestazioni) o il pagamento anticipato, anche in forma di acconto, del corrispettivo (per le sole cessioni) integra il momento di effettuazione dell’operazione, ai sensi del richiamato art. 6 del DPR 633/72.

Ciò sta a significare che la data di effettuazione, rilevante ai fini del calcolo del fatturato di aprile 2019/2020, potrebbe essere individuata in tale mese anche in assenza dell’incasso del relativo corrispettivo. Dunque, l’accesso al contributo a fondo perduto, in alcuni casi, prescinderebbe dall’eventuale stato di carenza (o indisponibilità) di liquidità del richiedente.

Emblematico è il caso dei soggetti che si avvalgono del regime di IVA per cassa (con esigibilità dell’IVA differita al momento di incasso del corrispettivo), i quali dovranno computare nel fatturato di aprile 2019/2020 anche le eventuali fatture già emesse in tale mese (ancorché non pagate), essendosi comunque verificato il momento di effettuazione dell’operazione (circ. Agenzia delle Entrate n. 44/2012; § 3).

L’Amministrazione finanziaria, nella circolare n. 15/2020 a commento dei requisiti di accesso al contributo, oltre a rammentare che il riferimento per il fatturato è la data di effettuazione (come individuata, tra l’altro, dal campo “Data” nel tracciato della fattura elettronica), ha successivamente specificato che, nel calcolo del fatturato, si assumono “le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020)”.

Nel caso delle fatture differite, quindi, si considera il momento di effettuazione ai fini IVA anche se il documento può essere emesso entro il 15 del mese successivo. Si includono le fatture riferite a beni consegnati nel mese di aprile 2019/2020, anche se le medesime sono state emesse entro il 15 maggio 2019/2020.

La precisazione dell’Agenzia delle Entrate in merito al computo delle cessioni/prestazioni nella liquidazione periodica del mese di aprile 2019/2020, tuttavia, richiede di essere ulteriormente valutata.
Sebbene, in mancanza di specifici chiarimenti, si dovrebbe concludere che, per i soggetti che liquidano l’IVA mensilmente e che affidano a terzi la tenuta della contabilità IVA, è comunque da assumere, ai fini del computo del fatturato, ogni documento emesso al momento di effettuazione dell’operazione (art. 6 del DPR 633/72), a prescindere dal fatto che la liquidazione e i versamenti siano eseguiti entro il secondo mese successivo ai sensi dell’art. 1 comma 3 del DPR 100/98.
In termini operativi, dunque, l’accesso al contributo a fondo perduto si valuterebbe sulla base dei documenti emessi in aprile 2019/2020, nonostante la liquidazione sia stata effettuata entro il 16 giugno 2020 (e non entro il 18 maggio 2020, come la generalità dei contribuenti IVA).

Anche gli autotrasportatori per conto terzi dovranno considerare le fatture o i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in aprile 2019/2020, a prescindere dal fatto che tali soggetti beneficino della possibilità di registrare le fatture entro il trimestre solare successivo a quello di emissione (art. 74 comma 4 del DPR 633/72) e, di riflesso, la facoltà di differire il versamento dell’IVA. Al riguardo, può essere confermata la validità del chiarimento contenuto nella circ. Agenzia delle Entrate n. 9/2020.

Più in generale, è irrilevante la periodicità di liquidazione dell’IVA. Si dovrà avere riguardo alle operazioni il cui momento di effettuazione si è realizzato in aprile 2019/2020 anche per quei soggetti le cui liquidazioni sono trimestrali su base facoltativa (al ricorrere dei requisiti di cui all’art. 7 del DPR 542/99), come chiarito nella circ. Agenzia delle Entrate n. 11/2020, nonché coloro che liquidano l’IVA trimestralmente “per obbligo” (oltre ai già citati autotrasportatori per conto terzi, è il caso dei distributori di carburante e delle imprese che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica e simili).