L’ulteriore attività affidata allo studio fa decadere immediatamente il controllore

Di Maurizio MEOLI

Decade in via automatica il sindaco unico/revisore di una srl se, a prescindere dall’entità dei compensi pattuiti per le attività prestate, conclude con la stessa società, ma in qualità di rappresentante legale del suo studio associato (nel quale ricopre funzione apicale e di direzione e responsabilità sui collaboratori), un contratto di assistenza contabile esteso alla predisposizione del progetto di bilancio. Ad affermarlo è il Tribunale di Torino nella sentenza del 9 dicembre scorso.

Nel caso di specie – in estrema sintesi – al verificarsi delle circostanze sopra indicate, l’amministratore unico di una srl partecipata al 50% con il fratello agiva in giudizio per l’accertamento della decadenza del sindaco unico/revisore. Quest’ultimo si opponeva deducendo, da un lato, che il contratto di assistenza contabile estesa alla redazione del progetto di bilancio di esercizio era stato concluso non da lui in proprio, ma dal suo studio professionale, venendo poi curata da altri membri dello stesso, e, dall’altro, l’inesistenza di un rischio di dipendenza finanziaria, dal momento che i compensi pattuiti per l’attività di controllo (5.000 euro) e di assistenza (6.500 euro) erano trascurabili rispetto ai fatturati sia dello studio (800.000 euro) che personali (300.000 euro).

Questa ricostruzione è reputata “parziale” dalla decisione in commento, dal momento che il contratto di assistenza contabile era stato sottoscritto dal sindaco unico/revisore che risultava essere non un semplice associato, ma un soggetto apicale dello studio, dando il proprio cognome alla denominazione ed avendone la rappresentanza legale. Rispetto a ciò, non si attribuisce rilevanza alla circostanza che altri professionisti dello studio avessero eseguito il contratto, perché lo stesso facoltizzava lo studio ad avvalersi di collaboratori e dipendenti ma sempre “sotto la direzione e responsabilità” del sindaco unico/revisore.

Né il contratto, né le regole di organizzazione del lavoro interne allo studio, quindi, erano in grado di assicurare al controllore della srl un’adeguata terzietà. Ciò finiva per rendere irrilevante anche l’eventuale assenza di qualsiasi interferenza da parte del sindaco unico/revisore nell’esecuzione del contratto, in quanto, come precisato dalle Norme di comportamento del CNDCEC, quest’ultimo dovrebbe essere indipendente non solo nel “suo foro interno” o in via di fatto, ma dovrebbe anche apparire tale di fronte ai terzi.

Di rilevanza centrale, peraltro, appare presentare il c.d. rischio di auto-riesame, che, essendo in astratto ravvisabile quando il sindaco si trovi nella posizione di svolgere attività di vigilanza sui risultati di una prestazione resa o di un giudizio da lui stesso espresso o da un altro soggetto della “rete” alla quale il professionista appartiene, è ritenuto presente nel caso di specie, dove, da un lato, lo studio associato prestava attività di assistenza contabile e predisposizione del progetto bilancio, e dall’altro, il “titolare” di esso, quale sindaco unico della srl con poteri estesi alla revisione legale, controllava tali attività ex art. 14 del DLgs. 39/2010.

È ravvisata, quindi, la causa di incompatibilità di cui all’art. 2399 comma 1 lett. c) c.c., applicabile anche alle srl in forza del rinvio contenuto nell’art. 2477 comma 4 c.c.
Rispetto a tali cause, il primo periodo del primo comma dell’art. 2399 c.c. stabilisce: “Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall’ufficio…”. Tale causa, allora, se anteriore alla nomina, opera sul piano dell’eleggibilità a sindaco (e, quindi, della nullità della deliberazione di nomina), se successiva ad essa, opera come causa di decadenza.

Nella specie, l’incompatibilità si era manifestata successivamente al conferimento dell’incarico triennale, avvenuto nell’aprile 2013; ovvero nel gennaio 2016, quando era stato concluso il contratto di assistenza.
Ci si trovava, quindi, in presenza di una causa di decadenza che, secondo la ricostruzione già diffusasi anteriormente alla riforma del diritto societario (cfr. Cass. n. 11554/2008), e confermata in esito ad essa (cfr. Cass. n. 22575/2014), opera in modo automatico, senza la necessità di un procedimento endo-societario per la relativa declaratoria.

Tale automaticità – osserva il Tribunale di Torino – non esclude che gli organi della società possano prendere atto del suo verificarsi tramite deliberazione. Ciononostante, l’eventuale deliberazione assembleare, se intervenuta, assume valore di accertamento dichiarativo, e non costitutivo, della avvenuta decadenza (cfr. Cass. n. 2009/1982).
È esclusa, altresì, la necessità di un accertamento giudiziale della causa di decadenza, quale condicio iuris per la sua operatività. Una simile azione, di natura costitutiva, non è prevista dalla legge e non può essere ricostruita in via sistematica per il rispetto del principio di tipicità delle azioni costitutive (ex art. 2908 c.c.).

Peraltro, il fatto che la causa di decadenza operi senza necessità di essere recepita in una deliberazione assembleare o accertata giudizialmente non preclude al sindaco la facoltà di agire e difendere in giudizio la propria carica e/o i diritti che da essa derivano, contestando e facendo valere l’inesistenza della causa.