Il Comitato Triveneto dei Notai fornisce una lettura restrittiva della previsione del DL 18/2020

Di Maurizio MEOLI

Il Comitato Triveneto dei Notai ha reso pubblici, ieri, alcuni orientamenti e indirizzi operativi relativi all’art. 106 del DL 18/2020 convertito, che detta disposizioni in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti da applicarsi durante il periodo emergenziale determinato dall’epidemia da COVID-19.

Nel primo orientamento si sottolinea come, alla luce di quanto stabilito dall’art. 2415 comma 3 c.c. – secondo cui “si applicano all’assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all’assemblea straordinaria dei soci” – deve ritenersi che tutti i precetti emergenziali in tema di assemblee societarie (che si svolgano entro il 31 luglio 2020, ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza correlato all’epidemia da COVID-19 ex art. 106 comma 7 del DL 18/2020 convertito) sono di diretta applicazione alle assemblee degli obbligazionisti, sussistendo la medesima ratio e il medesimo obiettivo di agevolarne lo svolgimento in condizioni di sicurezza e distanziamento fisico. Quindi, mediante apposita previsione contenuta nell’avviso di convocazione, anche in assenza di disposizioni statutarie al riguardo, si possono abilitare l’espressione del voto in via elettronica, l’espressione del voto per corrispondenza, l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e lo svolgimento dell’assemblea esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. Saranno possibili, altresì, le c.d. assemblee totalitarie, anche con intervento di tutti o alcuni degli interessati mediante mezzi di telecomunicazione.

Il secondo orientamento si sofferma sul terzo comma dell’art. 106 del DL 18/2020 convertito, che consente, nelle srl, l’espressione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto “anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile”. Si precisa, quindi, come tale previsione debba essere letta restrittivamente ovvero nel senso di consentire tali modalità non assembleari per l’assunzione delle decisioni dei soci anche nell’ipotesi di mancanza della loro previsione nell’atto costitutivo. La deroga non riguarderebbe, invece, le materie indicate nei nn. 4) e 5) del secondo comma dell’art. 2479 c.c. (in particolare, le modifiche dell’atto costitutivo), il caso previsto dal quarto comma dell’art. 2482-bis c.c. e il diritto, in capo a uno o più amministratori ovvero a un numero di soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale, di richiedere che la decisione dei soci sia adottata mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’art. 2479-bis c.c.

Per tutte queste materie, quindi, troverebbe applicazione la disposizione dell’art. 106 comma 2 del DL 18/2020 convertito, che, per il periodo emergenziale, consente l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e la possibilità di prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza.
Ciò anche in ragione del fatto che deve ritenersi che le norme emergenziali non incidano, in alcun modo, sui principi generali in tema di controllo notarile di legalità sostanziale sulle modificazioni dell’atto costitutivo di cui al combinato disposto degli artt. 2480 e 2436 c.c.

Il terzo orientamento attiene al rapporto tra le disposizioni derogatorie dell’art. 106 del DL 18/2020 ed eventuali limiti e vincoli presenti negli statuti delle società. Vi si afferma che la “ratio emergenziale” della norma (nel suo complesso), che fa prevalere la finalità di consentire lo svolgimento delle assemblee con tutte le modalità ivi previste (fino al punto da escludere in via assoluta la partecipazione del socio all’assemblea), potrebbe portare anche al superamento di vincoli statutari che confliggano con le possibili scelte della società. Ad esempio, la scelta della partecipazione esclusiva con mezzi di telecomunicazione impedirebbe di mantenere il voto segreto per le cariche sociali che fosse previsto dallo statuto; oppure, anche se lo statuto o il regolamento assembleare dovessero prevedere particolari forme di identificazione, le uniche forme di identificazione utilizzabili sarebbero quelle indicate nell’avviso di convocazione. Naturalmente, osservano i notai, il “superamento” delle previsioni statutarie deve essere limitato, collegato e “proporzionato” allo scopo di consentire lo svolgimento assembleare con le modalità emergenziali.

Con il quarto orientamento, infine, si forniscono importanti indicazioni in ordine alla possibilità che anche banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici procedano all’utilizzo, “anche esclusivo”, del Rappresentante Designato (previsto, per le quotate, dall’art. 135-undecies del DLgs. 58/1998). Ciò in forza dell’art. 106 comma 6 del DL 18/2020 convertito. Questa previsione temporanea, potendo anche escludere totalmente la partecipazione dei soci all’assemblea, non può che essere interpretata, per quanto possibile, riducendo la limitazione dei diritti dei soci, soprattutto laddove, come nelle società cooperative, il sistema normalmente favorisce la partecipazione del socio all’assemblea (ad esempio, con il limite di deleghe attribuibili). Il tutto per agevolare non tanto il notaio verbalizzante, ma soprattutto, il notaio che dovesse essere chiamato a svolgere le funzioni di Rappresentante Designato.