Deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata presentata l’integrativa

Di Massimo NEGRO

Con una risposta nell’ambito di Telefisco svoltosi ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sull’utilizzo in compensazione dei crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi integrativa a favore del contribuente c.d. “ultrannuale”, a seguito della riforma operata con l’art. 5 del DL 193/2016.

In base al nuovo comma 8-bis dell’art. 2 del DPR 322/98, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa “a favore del contribuente”, derivante dal minore debito o dal maggiore credito d’imposta, presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (c.d. “ultrannuale”):
– deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, se non chiesto a rimborso nell’integrativa stessa;
– può essere utilizzato in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97 (c.d. compensazione “esterna”), ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata l’integrativa (tale limite non si applica qualora il credito derivi dalla correzione di errori contabili di competenza).
Ad esempio, se nel 2019 è stato presentato un modello REDDITI 2017 PF, relativo al 2016, integrativo a favore del contribuente, il credito IRPEF che ne deriva deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno 2019 (modello REDDITI 2020 PF), nel quadro DI.

Nella risposta fornita ieri, è stato affermato che:
– l’indicazione del credito nella dichiarazione relativa all’anno in cui è stata presentata l’integrativa ultrannuale “è resa obbligatoria per consentire la rigenerazione del credito stesso e, quindi, la sua disponibilità per il pagamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”;
– “la rigenerazione del credito pregresso si compie attraverso la sua partecipazione alla liquidazione della corrispondente imposta dovuta per l’anno corrente”;
– “se il risultato della liquidazione è un’eccedenza d’imposta a credito, tale eccedenza può essere, eventualmente, utilizzata in compensazione esterna per il pagamento di debiti relativi ad altre imposte”.

Conformemente a quanto previsto dalle istruzioni ai modelli dichiarativi approvati dal 2017, viene quindi ribadita la necessità che il credito derivante dall’integrativa “ultrannuale” debba essere preliminarmente utilizzato in compensazione “interna” con l’imposta dovuta per l’anno in cui è stata presentata l’integrativa.

In una risposta del precedente Telefisco del 2018, peraltro mai recepita in una circolare, l’Agenzia delle Entrate aveva invece affermato che “prima di procedere all’utilizzo del credito in compensazione esterna nel modello F24, è opportuno considerare l’eventuale effetto compensativo interno alla dichiarazione”.
Nella suddetta risposta del 2018 era stato inoltre affermato che il credito emergente dalla dichiarazione integrativa “ultrannuale” poteva essere utilizzato in compensazione nel modello F24 già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della stessa, non essendo necessaria la preventiva presentazione della dichiarazione annuale relativa al periodo d’imposta in cui è stata eseguita l’integrazione.

Tale impostazione va però ora rivista alla luce delle novità introdotte dall’art. 3 del DL 124/2019, a decorrere dai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

Come evidenziato nella risposta fornita ieri, i crediti maturati nel 2019 possono essere utilizzati in compensazione “esterna” nel modello F24:
– per importi superiori a 5.000 euro annui, “non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito”; anche se dal passo citato sembra che debbano passare dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione, la norma stabilisce che la compensazione “può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione”, che deve essere munita del visto di conformità (salvo beneficiare dell’esonero in base al regime premiale ISA);
– per importi fino a 5.000 euro, anche prima della presentazione della dichiarazione; in tal caso, è stato precisato che qualora si verifichi, in sede di successiva predisposizione della dichiarazione, che il credito utilizzato non è effettivamente spettante, sarà necessario procedere al suo riversamento, ricorrendo al ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda la nozione di “debiti maturati” a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa, dalla risposta di ieri si evince che occorre fare riferimento al momento in cui scade il termine di versamento (es. debiti relativi all’anno 2019 scadenti nel 2020) e non, invece, all’anno di competenza del tributo, come indicato nel modello F24.