Nel corso di Telefisco non è stata esaminata la questione della decorrenza della nuova causa ostativa relativa ai redditi di lavoro dipendente

Di Paola RIVETTI

L’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi può essere assolto dai soggetti in regime forfetario con l’emissione, per ogni operazione, di semplici fatture cartacee, posto che gli stessi non sono obbligati alla fatturazione elettronica.
La conferma ufficiale arriva con una risposta resa dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020, nel corso del quale sono stati forniti ulteriori chiarimenti (non completamente risolutivi) su alcuni aspetti del regime agevolato. Non è stata, invece, esaminata la questione che più ha tenuto banco in queste settimane, vale a dire la decorrenza della nuova causa ostativa relativa al possesso di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati oltre il limite di 30.000 euro.

Come osservato ieri su Eutekne.info (si veda “Criticità per i corrispettivi telematici dei forfetari”), la possibilità di sostituire l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi con l’emissione di fatture era stata avanzata nella risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 149/2019. Partendo da tale indicazione, era stato sostenuto che, per i soggetti in regime forfetario, i predetti obblighi relativi ai “corrispettivi telematici” avrebbero potuto essere sostituiti con l’emissione, per ogni operazione, di semplici fatture cartacee, posto che gli stessi non sono obbligati alla fatturazione elettronica, salvo scelta volontaria (circ. Assonime n. 14/2019, § 5).

Nel corso di Telefisco 2020, l’Agenzia ha confermato tale soluzione interpretativa, precisando che l’operazione dev’essere certificata con fattura (ordinaria o semplificata) “immediata”, ossia emessa entro il dodicesimo giorno successivo all’effettuazione dell’operazione ai fini IVA (art. 21 comma 4 primo periodo del DPR 633/72), in formato elettronico o analogico, ove ancora normativamente ammesso.
Tale semplificazione è fruibile anche dai soggetti che rientrano nel regime di vantaggio (di cui all’art. 27 del DL 98/2011).

Un ulteriore chiarimento fornito riguarda l’esclusione dal limite di 65.000 euro di ricavi e compensi delle somme percepite a titolo di indennità di maternità, trattandosi di valori non aventi natura di ricavo o compenso, ma rappresentando proventi sostitutivi di redditi, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del TUIR. In sostanza, viene ripreso il principio già affermato con riferimento al regime di vantaggio dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2012 (§ 6.1.1, lett. b).
L’Agenzia ribadisce il generico concetto secondo cui la tassazione degli emolumenti “sostitutivi” segue i medesimi criteri di tassazione previsti per i redditi “sostituiti”. Anche se non detto espressamente, da tale passaggio parrebbe che la tassazione dell’indennità di maternità debba avvenire nell’ambito del regime forfetario.

La circolare richiamata aveva precisato che le indennità sostitutive del reddito d’impresa o di lavoro autonomo costituiscono componenti positive di reddito soggetto al regime di vantaggio, che devono essere dichiarate nel quadro LM del modello REDDITI PF. Replicando tale chiarimento sul regime forfetario, queste indennità dovrebbero confluire al rigo LM22 e seguenti del predetto modello, con imputazione all’attività per la quale l’indennità è riferita.

L’ultimo intervento sul regime forfetario ribadisce che la partecipazione in società di persone che pervenga per successione durante il regime forfetario non determina l’esclusione dal regime dall’anno successivo se tale partecipazione viene rimossa entro la fine dell’anno in cui è stata acquisita. Analoga impostazione vale in caso di donazione.

Nessun riferimento è stato fatto circa la possibilità di adottare tale impostazione anche al diverso caso in cui la partecipazione sia volontariamente acquisita durante l’utilizzo del regime forfetario.
Nell’attesa che tale fattispecie sia oggetto di uno specifico approfondimento dell’Agenzia, si ritiene che la questione dovrebbe essere affrontata tenendo conto, in primis, dell’art. 1 comma 71 della L. 190/2014, a norma del quale la perdita di un requisito d’accesso o il verificarsi di una causa ostativa determina la fuoriuscita dal regime dall’anno successivo. In applicazione di tale norma, se durante il regime agevolato (es. a giugno 2020) viene acquisita una partecipazione in snc, l’esclusione dal regime opererebbe dall’anno successivo (nell’esempio, dal 2021).

Si ipotizzi ulteriormente che la partecipazione sia ceduta entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui è avvenuto l’acquisto (ossia entro il 31 dicembre 2020), con la conseguenza che, per tale anno, nessun reddito verrebbe imputato per trasparenza all’ex socio in regime forfetario. In tal caso, ai fini dell’applicabilità del regime forfetario nel 2021, non sembrerebbe configurabile alcuna causa ostativa posto che, al 1° gennaio 2021, il soggetto non risulterebbe più titolare di partecipazioni ostative.