Seconda rata entro il 16 dicembre: aliquota dello 0,4%, modificabile dai Comuni sino a 0,2 punti percentuali, con la detrazione di 200 euro

Di Arianna ZENI

Ai fini IMU, l’abitazione principale è rappresentata dall’immobile, “iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente” (art. 13 comma 2 del DL n. 201/2011).
Per qualificare un immobile come tale è quindi necessario che il suo possessore e il suo nucleo familiare, allo stesso tempo:
– vi dimorino abitualmente;
– vi abbiano la propria residenza anagrafica.

Sotto un altro profilo, l’abitazione principale deve essere costituita da una sola unità immobiliare iscritta o iscrivibile in Catasto. Pertanto, nel caso in cui il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente in un’abitazione composta da due unità immobiliari distintamente accatastate ma unitariamente utilizzate (es. due appartamenti contigui), ai fini dell’IMU può essere considerata quale abitazione principale una sola delle predette unità immobiliari, fino a quando venga effettuata la fusione catastale mediante:
– iscrizione unitaria in Catasto dell’unità immobiliare risultante;
– attribuzione ad essa di un’unica rendita.

Sono considerate pertinenze dell’abitazione principale esclusivamente:
– un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero), sempre che non esista già un locale avente le stesse caratteristiche tipologiche censito unitamente all’abitazione come vano accessorio di quest’ultima;
– un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
– un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).
In relazione alle eventuali pertinenze eccedenti i suddetti limiti (es. secondo box auto), l’IMU va quindi versata nei modi e termini previsti per gli “altri immobili” (cfr. circ. Min. Economia e finanze 18 maggio 2012 n. 3/DF).

Le abitazioni principali e le relative pertinenze godono, in generale, dell’esenzione dal pagamento dell’IMU (ma anche della TASI).

Nel caso in cui le abitazioni principali siano accatastate nelle categorie “di lusso” A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), tuttavia, i proprietari o i titolari di diritti reali devono continuare a pagare l’imposta.
In questi casi, l’aliquota è quella dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200 euro.

La detrazione di 200 euro deve essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
I Comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.

Si prenda ad esempio il caso del signor Mario Rossi, che possiede interamente un immobile sito nel Comune di Torino che costituisce abitazione principale, classificato nella categoria catastale A/1 con rendita pari a 2.800 euro.
Per le unità abitative adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 il Comune di Torino ha deliberato per l’anno 2019 l’aliquota del 6 per mille.

Quindi, il calcolo da effettuare per il versamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2019 è il seguente:
– rendita catastale rivalutata: 2.800 euro × 1,05 = 2.940 euro;
– base imponibile IMU: 2.940 × 160 (coefficiente moltiplicatore per i fabbricati classificati nel gruppo A) = 470.400 euro;
– aliquota IMU 2019: 0,60%;
– detrazione per l’abitazione principale: 200 euro;
– IMU annua 2019: 470.400,00 × 0,60% = 2.822,40 euro – 200 euro = 2.622,40;
– IMU da versare per la seconda rata del 2019: 2.622,40 euro : 2 =1.311,20 euro.

Il modello F24 deve essere compilato come indicato nell’allegato scaricabile cliccando sul seguente link: https://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/F24_2019