Necessaria la fattura se i servizi sono acquistati dall’agenzia di viaggio

Di Corinna COSENTINO

Con la risposta a interpello n. 486 di ieri, l’Agenzia delle Entrate aggiunge un altro tassello al quadro dei chiarimenti forniti sulla disciplina dei corrispettivi telematici, esaminando le modalità di documentazione dei servizi alberghieri e di ristorazione acquistati tramite agenzie di viaggi.

Tali prestazioni sono rese, materialmente, a privati ma non sempre il corrispettivo è versato da questi ultimi. Può accadere, infatti, che il corrispettivo sia pagato dall’agenzia di viaggi e che il cliente versi soltanto la parte relativa ai “servizi extra” eventualmente acquistati. In particolare, vengono prese in considerazione due situazioni:
– quella in cui l’agenzia di viaggi prenota il soggiorno in nome e per conto del cliente, il quale versa il corrispettivo al termine del soggiorno;
– quella in cui l’agenzia acquista la disponibilità delle camere per un periodo determinato e, all’atto della prenotazione, comunica il nominativo del cliente.

Nel primo caso, anche se l’agenzia di viaggi gestisce la prenotazione, il servizio si considera reso nei confronti del privato e, a norma dell’art. 22 del DPR 633/72, non è necessaria l’emissione della fattura, salvo che questa sia richiesta dal cliente. Pertanto, l’operazione potrà essere certificata mediante scontrino o ricevuta fiscale ovvero, laddove l’obbligo sussista, mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 2 del DLgs. 127/2015. In quest’ultima ipotesi, che dal 1° gennaio 2020 riguarderà la generalità dei commercianti al minuto e dei soggetti a essi assimilati, occorrerà rilasciare il documento commerciale.
Resta ferma la possibilità, per il cliente, di richiedere la fattura. In tale eventualità, l’albergatore dovrà emettere il documento (di norma) in formato elettronico tramite Sistema di Interscambio, consegnando una copia analogica al cliente, a meno che questi vi rinunci.

Nella seconda situazione descritta, invece, non opera l’esonero dalla fatturazione. Infatti, poiché l’agenzia di viaggi agisce in nome proprio, l’acquisto si considera effettuato da quest’ultima ai fini dello svolgimento della sua attività, anche se le prenotazioni sono poi cedute ai clienti. Pertanto, l’operazione resa all’agenzia dovrà essere documentata mediante fattura (mentre la parte di servizi extra eventualmente acquistati dal cliente dovranno essere certificati mediante documento commerciale).

Nel caso specifico, i servizi sono territorialmente rilevanti in Italia ex art. 7-quater del DPR 633/72, indipendentemente dal luogo di stabilimento dell’agenzia. Tale elemento rileva, però, ai fini delle modalità di emissione della fattura. Infatti, per le operazioni con controparti residenti in Italia la fattura dovrà essere emessa in formato elettronico e trasmessa tramite SdI (art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015), mentre per le operazioni con controparti non residenti potrà essere emessa in formato analogico ovvero “elettronico extra-SdI”, con conseguente obbligo, per il prestatore, di inviare il c.d. “esterometro” (l’emissione tramite SdI sarà possibile soltanto previo accordo tra le parti).
Quanto al momento di emissione, occorrerà fare riferimento al pagamento (anche parziale) del corrispettivo.

L’Amministrazione finanziaria, tuttavia, riconosce che, laddove l’albergo intenda rendicontare i servizi già resi all’agenzia di viaggi ai fini del pagamento, potrà ricorrere all’invio di una fattura “pro forma” o di altro documento similare. In particolare, viene riconosciuto che la stessa funzione può essere assolta mediante il rilascio di un documento commerciale, con la dicitura “corrispettivo non riscosso”.

Tale procedura, però, presenta un inconveniente, in quanto l’importo evidenziato sul documento viene inviato all’Agenzia delle Entrate, confluendo nell’ammontare giornaliero dei corrispettivi oggetto di trasmissione. Ciononostante, così come nell’ipotesi di prestazioni pagate mediante ticket restaurant (cfr. risposta Agenzia delle Entrate n. 419/2019), l’Agenzia, pur in presenza di disallineamenti tra i dati trasmessi e l’imposta liquidata, farà riferimento al momento dell’incasso del corrispettivo per determinare il momento di esigibilità dell’imposta.

Infine, con la risposta n. 486 di ieri, sono state esaminate le modalità di documentazione dei servizi resi dall’albergo a clienti abituali che saldano il corrispettivo a scadenze prestabilite o a fine mese. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, non sarebbe possibile, in questo caso, trasmettere i corrispettivi soltanto al momento del pagamento.

Occorre, invece, “tracciare” ogni singolo servizio mediante l’emissione di un documento commerciale, con la dicitura “corrispettivo non riscosso” ed emettere, all’incasso, un “documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa”. Resta fermo che, anche in tale circostanza, ai fini della liquidazione dell’imposta, dovrebbe farsi riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.