Incluse addizionali e imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto

Di Luca FORNERO

Con un comunicato stampa diffuso ieri, Assosoftware interviene sull’ambito applicativo della modifica, a regime, della misura della prima e della seconda rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell’IRAP, disposta dall’art. 58 del DL 124/2019 a beneficio dei contribuenti soggetti agli ISA. In luogo degli attuali 40% (prima rata) e 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).

Come evidenziato su Eutekne.info (si veda “Secondo acconto d’imposta al 50% con incognita cedolare secca” del 7 novembre 2019), appare controversa l’individuazione delle imposte coinvolte dalla modifica, atteso che l’art. 58 del DL 124/2019 enumera espressamente solo l’IRPEF, l’IRES e l’IRAP e non le relative addizionali e imposte sostitutive. Anche la relazione tecnica allo schema di DL stima gli effetti di gettito considerando solamente i citati tributi.

In attesa degli opportuni chiarimenti di fonte ufficiale, secondo Assosoftware la riduzione al 50% della seconda rata di acconto si applicherebbe, oltre che all’IRPEF, all’IRES e all’IRAP, anche all’imposta sostitutiva per il regime forfetario e alle altre imposte sostitutive per le quali si applicano i criteri IRPEF di versamento dell’acconto, quali, ad esempio:
– la cedolare secca di cui all’art. 3 del DLgs. 23/2011;
– I’IVAFE di cui all’art. 19 commi 18-22 del DL 201/2011;
– l’IVIE di cui all’art. 19 commi 13-17 del DL 201/2011.

Per quanto non specificato dal comunicato, pare ragionevole ritenere che, con regime forfetario, Assosoftware intenda sia il regime forfetario di cui all’art. 1 comma 54 ss. della L. 190/2014, sia quello di vantaggio di cui all’art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011, le cui imposte sostitutive sono entrambe liquidate nel medesimo quadro (LM) del modello REDDITI PF.

Sotto il profilo logico, Assosoftware sembra dunque privilegiare l’approccio che, stante il rimando all’art. 12-quinquies commi 3 e 4 del DL 34/2019 operato dal citato art. 58 del DL 124/2019, estende la nuova misura delle rate di acconto a tutte le imposte sostitutive e addizionali dovute dai soggetti che hanno beneficiato della proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti nel periodo 30 giugno 2019-30 settembre 2019.

Un ulteriore aspetto affrontato dal comunicato attiene alle modalità di compilazione del rigo RN62 (“Acconto dovuto”), del modello REDDITI 2019 PF, nel quale deve essere riportato l’acconto IRPEF dovuto per il 2019 (prima e seconda o unica rata), determinato sulla base del c.d. “metodo storico”.

Ad avviso di Assosoftware, nell’ipotesi di versamento in due rate, nella colonna 2 (“Secondo o unico acconto”), i contribuenti ISA devono comunque indicare il 60% dell’acconto calcolato con il metodo storico, anche se beneficiano della riduzione al 50% della seconda rata.