In base al Ddl. di bilancio 2020 è confermata la misura del 50% per il 2019

Di Luisa CORSO

Il Ddl. di bilancio 2020 (A.S. n. 1586) interviene, in maniera duplice, sulla disciplina della deducibilità IMU.

In primo luogo, l’art. 3 del Ddl., mediante integrale sostituzione dell’art. 3 del DL 30 aprile 2019 n. 34 (c.d. “DL crescita”), conferma, per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (vale a dire, per il periodo di imposta 2019 “solare”), la deducibilità al 50%, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
In precedenza, intervenendo sull’art. 14 del DLgs. 23/2011, il richiamato art. 3 del DL crescita prevedeva le seguenti aliquote di deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali:
– 50% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019, per i soggetti “solari”);
– 60% per il periodo di imposta successivo, rispettivamente, a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
– 70% per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022, per i soggetti “solari”);
– 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023, per i soggetti “solari”).

Tale progressivo aumento è ora sostituito con quello previsto nel corpo di norme del Ddl. di bilancio che dispongono l’unificazione della disciplina di IMU e TASI, a decorrere dal 2020.
In particolare, in base all’attuale formulazione dell’art. 95 commi 35-36 del Ddl., la deducibilità IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo, sempre in relazione agli immobili strumentali, opererebbe nella misura del:
– 60%, per i periodi d’imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (vale a dire, per i periodi 2020 e 2021 “solari”);
– 100%, a regime, dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (vale a dire, dal periodo 2022 “solare”).

In altre parole, per effetto delle modifiche previste dal Ddl. di bilancio 2020, l’IMU relativa agli immobili strumentali rimarrebbe deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nella misura del 50% per il periodo di imposta 2019 “solare” (come già previsto in precedenza dal DL crescita); la misura aumenterebbe al 60% per i periodi 2020 e 2021 “solari”, mentre dal periodo di imposta 2022 “solare” e a regime l’IMU diverrebbe integralmente deducibile (con anticipo di un anno rispetto a quanto in precedenza previsto dal richiamato DL crescita).
Analoghe disposizioni si applicano per l’IMI della Provincia autonoma di Bolzano e l’IMIS della Provincia autonoma di Trento.

Resta, invece, ferma l’integrale indeducibilità dell’imposta ai fini IRAP.
Alla luce dell’attuale testo del Ddl. di bilancio 2020 l’ambito applicativo e i criteri di deducibilità dell’IMU restano i consueti.

Sotto il profilo del coordinamento normativo, pur in mancanza di un’abrogazione espressa, dovrebbe ritenersi implicitamente abrogato l’art. 14 comma 1 del DLgs. 23/2011.
In termini operativi, vista la conferma della misura del 50% per il periodo di imposta 2019 “solare”, il Ddl. di bilancio non ha impatto sul calcolo degli acconti 2019; inoltre, il poco significativo incremento della misura di deducibilità dal 50% al 60% prevista dal periodo di imposta 2020 “solare” (e già rinvenibile nel DL crescita) difficilmente giustificherebbe un eventuale passaggio al metodo di computo degli acconti previsionale.

Tale considerazione risulta rafforzata dal possibile effetto di penalizzazione derivante dall’assorbimento della disciplina della TASI nell’ambito di quella IMU.
A legislazione vigente, infatti, la TASI è interamente deducibile ai fini delle imposte dirette e IRAP.
Diversamente, l’unificazione delle due discipline potrebbe, in via transitoria, determinare un maggior esborso IRES/IRPEF, in ragione del fatto che l’importo che prima sarebbe stato versato a titolo di TASI e, come tale, sarebbe stato interamente deducibile lo diverrebbe in misura parziale; ciò, fino al periodo di imposta 2021 “solare”.

Va, altresì, segnalato come la regola della totale o parziale indeducibilità dell’IMU statuita dall’art. 14 del DLgs. 23/2011, nelle formulazioni che si sono succedute, sia stata, più volte, portata all’attenzione della Corte Costituzionale. La questione è stata, da ultimo, sollevata dalla C.T. Prov. Milano 2 luglio 2019 n. 2689/8/2019 e, ove accolta, potrebbe rendere legittime eventuali richieste di rimborso.