Sembra possibile utilizzare il credito d’imposta già nell’esercizio di sostenimento della spesa

Di Silvia LATORRACA

I soggetti che hanno diritto alla detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica ex art. 1 commi 344-349 della L. 296/2006 possono fruire in modo diretto dell’agevolazione, portando il relativo importo (suddiviso in 10 rate annuali) in detrazione dall’imposta lorda. In alternativa, l’art. 14 del DL 63/2013 (conv. L. 90/2013) consente di fruire dell’agevolazione mediante:
– la cessione del credito corrispondente alla detrazione (commi 2-ter e 2-sexies);
– l’opzione per un contributo di ammontare pari alla detrazione, sotto forma di sconto sul corrispettivo (comma 3.1, inserito dal DL 34/2019, conv. L. 58/2019).

Fermo restando che lo sconto può essere applicato soltanto dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili, mentre il credito può essere ceduto anche a soggetti privati diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, le procedure per esercitare le due opzioni, disciplinate rispettivamente dai provv. Agenzia delle Entrate nn. 100372/2019 e 660057/2019, sono in larga parte sovrapponibili, ancorché non coincidenti.

A ben vedere, il minor grado di dettaglio previsto per lo sconto non sembrerebbe riconducibile alla volontà di differenziare le due procedure.
Tale conclusione sembra confermata dal fatto che il modello attraverso il quale il soggetto avente diritto alla detrazione può comunicare all’Amministrazione finanziaria l’opzione per lo sconto, allegato al provv. n. 660057/2019, sostituirà (dal 1° gennaio 2020) il modello per la comunicazione della cessione del credito, allegato al provv. n. 100372/2019. Le procedure per le due opzioni dovrebbero, quindi, essere le medesime.

Tanto premesso, il procedimento è il seguente:
– il soggetto avente diritto alla detrazione comunica all’Amministrazione i dati dell’opzione, utilizzando l’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate oppure compilando l’apposito modello da presentare agli uffici dell’Agenzia oppure da inviare tramite PEC;
– l’Agenzia rende visibile nel “Cassetto fiscale” del fornitore/cessionario il credito d’imposta attribuitogli;
– il fornitore/cessionario accetta il credito d’imposta ceduto oppure attesta l’effettuazione dello sconto, utilizzando l’area riservata del sito internet dell’Agenzia;
– l’Agenzia rende visibili nell’area riservata del beneficiario le informazioni sull’accettazione oppure sulla conferma da parte del fornitore/cessionario;
– il fornitore/cessionario utilizza il credito d’imposta in compensazione.

Le due fattispecie in analisi si differenziano, invece, in relazione alle tempistiche della procedura.
Limitandoci alle spese sostenute nel 2019, la comunicazione da parte del soggetto avente diritto deve essere effettuata, in entrambi i casi, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa (in caso di sconto, comunque a decorrere dal 16 ottobre 2019).

Nel caso di cessione del credito, l’Agenzia delle Entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del fornitore/cessionario il credito d’imposta attribuitogli a partire dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Soltanto a partire da queste date, quindi, il fornitore/cessionario può accettare il credito d’imposta.

Coerentemente, il credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione, ripartendolo in 10 quote annuali, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso.
Posto che la cessione può essere rilevata da parte di entrambi i soggetti coinvolti soltanto a seguito dell’accettazione da parte del fornitore/cessionario, alla luce delle tempistiche indicate, il beneficiario/cedente può rilevare il componente positivo di reddito soltanto nell’esercizio successivo a quello di sostenimento della spesa e il fornitore/cessionario può rilevare il credito verso l’Erario soltanto nell’esercizio successivo a quello di realizzazione dell’intervento (e di contabilizzazione del relativo ricavo).

Per quanto attiene, invece, allo sconto, il provvedimento non prevede un termine a partire dal quale i dati relativi ai crediti sono resi disponibili per la conferma da parte del fornitore, né risulta ancora disponibile la Guida per la procedura telematica.
Tuttavia, il provv. n. 660057/2019 stabilisce che il credito d’imposta attribuito al fornitore può essere utilizzato in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, a decorrere dal 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e, comunque, successivamente alla conferma, da parte del fornitore stesso, dell’esercizio dell’opzione.

Nella specie, quindi, ove il beneficiario effettuasse la comunicazione subito dopo l’effettuazione dell’intervento (come presumibilmente sarà incentivato a fare dal fornitore), sembrerebbe possibile procedere con la conferma (e con la conseguente rilevazione contabile da parte di entrambi i soggetti) già nell’esercizio di realizzazione dell’intervento.