L’opzione per lo sconto sul corrispettivo riguarda gli interventi volti alla riqualificazione energetica e di adozione di misure antisismiche

Di Arianna ZENI

Il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 660057/2019 dà attuazione alle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’art. 10 del DL n. 34/2019 (c.d. “decreto crescita”), che introducono una nuova modalità di trasferimento delle detrazioni fiscali spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi antisismici, e nel comma 3-ter dello stesso articolo, che prevede la possibilità di cedere la detrazione anche per alcuni interventi di recupero edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR (per un approfondimento si rimanda alla Scheda di aggiornamento sul tema).

L’aumento delle fattispecie di interventi sugli immobili che consentono di beneficiare di detrazioni fiscali e l’introduzione di norme che consentono in qualche modo di poterle cedere ha contribuito a creare confusione non soltanto nei contribuenti, ma anche fra i professionisti.

A oggi, in luogo dell’utilizzo diretto nella propria dichiarazione dei redditi delle detrazioni fiscali spettanti per alcuni interventi sugli immobili è possibile, in alcuni casi, optare per due soluzioni: la cessione della detrazione oppure la richiesta dello sconto in fattura del corrispettivo dovuto.
In entrambi i casi i soggetti beneficiari delle detrazioni che devono sostenere le spese per detti interventi non pagheranno l’importo complessivamente dovuto, ma una somma inferiore. La differenza sta nel fatto che, mentre lo sconto in fattura deve essere “alla pari” ossia di importo uguale alla detrazione spettante, potrebbe invece non esserlo la cessione.

La cessione della detrazione fiscale è ora prevista per:
– gli interventi di riqualificazione energetica di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e successive integrazioni (possono essere cedute tutte le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sia nel caso siano stati eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, sia nel caso siano stati eseguiti sulle singole unità immobiliari – commi 2-ter e 2-sexies dell’art. 14 del DL n. 63/2013);

– gli interventi antisismici sulle parti comuni condominiali degli edifici ubicati nelle zone ad alta pericolosità, che danno diritto alla detrazione “maggiorata” del 75% o 85% ex comma 1-quinquies dell’art. 16 del DL n. 63/2013;

– l’acquisto di unità immobiliari comprese in edifici interamente demoliti e ricostruiti dalle imprese nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (art. 16 comma 1-septies del DL n. 63/2013);

– gli interventi di recupero edilizio relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui alla lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR (art. 10 comma 3-ter del DL 34/2019).

La possibilità di ottenere lo sconto sul corrispettivo in luogo della detrazione fiscale e prevista dai commi 1 e 2 dell’art. 10 del DL n. 34/2019 riguarda invece:
– gli interventi volti alla riqualificazione energetica di cui ai commi 344-347 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 e all’art. 14 del DL n. 63/2013, compresi quelli relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis c.c. o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;

– gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16 dello stesso DL 63/2013 (sono compresi gli acquisti di case antisismiche di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del DL n. 63/2013).

Il nuovo comma 1-octies dell’art. 16 citato reca testualmente che “Per gli interventi di adozione di misure antisismiche di cui al presente articolo, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta (…)”.

Una lettura poco attenta della norma potrebbe generare qualche confusione. L’opzione dello sconto in fattura, infatti, non riguarda né il c.d. “bonus mobili” disciplinato dal comma 2 dello stesso art. 16, né gli interventi di recupero edilizio dalla cui esecuzione si ottiene un risparmio energetico definiti dalla lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR a cui il comma 2-bis dell’art. 16 del DL 63/2013 fa riferimento.