Resta possibile anche l’eventuale indicazione della data di trasmissione o quella dell’ultimo DDT

Di Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

È una possibilità, non un obbligo, l’indicazione nelle fatture differite della data dell’ultima operazione effettuata. In alternativa e a seconda dei casi, il soggetto emittente potrà riportare il giorno di emissione della stessa o la data di fine mese “rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta”. Con la risposta a interpello n. 389, pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento molto atteso, che contribuirà, verosimilmente, a una semplificazione nel processo di fatturazione elettronica differita.

La questione era sorta all’indomani della pubblicazione della circolare 17 giugno 2019 n. 14, nella quale l’Amministrazione finanziaria aveva precisato che qualora per tre cessioni effettuate nei confronti di un medesimo soggetto, avvenute con consegna dei beni in data 2, 10 e 28 settembre, il cedente avesse voluto emettere un’unica fattura, avvalendosi del disposto di cui all’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, la stessa avrebbe potuto essere trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 ottobre, “valorizzando la data (…) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)”.

Ulteriori chiarimenti si erano avuti successivamente, grazie alla risposta alla FAQ del 28 giugno 2019, pubblicata da Assosoftware e frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, nella quale si confermava la possibilità di inserire nel campo “Data” del file fattura, il giorno di predisposizione e trasmissione della fattura o una qualsiasi delle date di effettuazione delle operazioni.

Nella risposta n. 389/2019, riprendendo l’esempio della circolare n. 14/2019, l’Amministrazione finanziaria ritiene possibile anche l’indicazione della data del 30 settembre, ultimo giorno del mese, ferma restando la facoltà di trasmissione della e-fattura differita entro il 15 ottobre.

L’Agenzia, nel concedere una certa libertà agli operatori IVA circa la scelta del comportamento da adottare nell’emissione del documento, tiene tuttavia fermo il principio secondo cui, al fine di rispettare il disposto di cui all’art. 21 comma 2 lett. g-bis) del DPR 633/72, è sempre necessario riportare nel campo “Data”, quella “relativa al mese in cui è stata effettuata una delle cessioni di beni/prestazioni di servizi ovvero in cui è stato pagato in tutto o in parte il relativo corrispettivo”. Potrebbe destare, quindi, qualche perplessità il fatto che la stessa Agenzia delle Entrate abbia proposto, fra le soluzioni suggerite nella risposta in commento, di riportare, nel campo “Data”, il giorno di predisposizione e di emissione del documento.

Sul punto pare opportuna una riflessione. A parere di chi scrive la disposizione del citato comma 2 lett. g-bis), secondo cui è necessario indicare all’interno della fattura la data di effettuazione dell’operazione – ove diverga da quella di emissione – sarebbe comunque osservata nella fatturazione differita, risultando dagli estremi dei DDT indicati nella sezione “Dati Generali” del file XML. Se ne ha indiretta conferma dalla lettura dell’art. 21 comma 4 lett. a) del DPR 633/72, secondo cui “può essere emessa una sola fattura recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”.

D’altro canto, la stessa Agenzia aveva riconosciuto che nella “fattura differita la data della fattura è la data di emissione della FE poiché all’interno della fattura sono riportati i dati dei DDT che identificano il momento di effettuazione dell’operazione” (Risposte Agenzia delle Entrate Videoforum CNDCEC 15 gennaio 2019). Fatte queste premesse, potrebbe trovare, quindi, giustificazione anche quest’ultima soluzione.

Nella risposta n. 389/2019 non viene dato spazio soltanto alle fatture riepilogative/differite concernenti le cessioni di beni, essendo anche esaminato il caso di un operatore che esegue, nel mese di settembre del 2019, una serie di lavorazioni meccaniche su materiale di proprietà del committente, riconsegna i beni lavorati emettendo un DDT con causale “reso lavorato” e trasmette, a fine mese, un unico documento per tutte le prestazioni rese nel periodo, al fine di riscuotere il pagamento delle somme dovute.

In tal caso la fattura emessa non può considerarsi “differita”. Occorre, infatti, ricordare che, generalmente, le prestazioni di servizi, pur se rese, si considerano effettuate solo “all’atto del pagamento del corrispettivo” o, indipendentemente da tale evento, laddove sia emessa fattura (art. 6 del DPR 633/72).

Conseguentemente, nell’ipotesi in cui queste siano rese a settembre e il prestatore decida, volontariamente, in assenza di pagamento, di emettere fattura indicando la data del 30 del mese nel campo “Data” del file XML, la relativa imposta confluirà nella liquidazione di settembre. Se, invece, sempre in assenza di pagamento, venisse indicata la data del 1° ottobre, tale risulterebbe essere il momento di effettuazione “anticipata” delle prestazioni. In entrambi i casi, secondo l’Agenzia delle Entrate, saranno comunque concessi dodici giorni per la trasmissione del documento.