Nella gran parte dei casi opera la causa di esclusione per determinazione del reddito con criteri forfetari

Di Francesco NAPOLITANO

Con l’approssimarsi delle scadenze riguardanti la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, possono sorgere dubbi sull’assoggettamento o meno ai nuovi ISA da parte degli enti non commerciali.

Le istruzioni per la compilazione del modello REDDITI ENC 2019 indicano che gli enti non profit che alla data del 31 dicembre 2018 esercitano attività economiche per le quali risultano approvati gli ISA sono soggetti alla presentazione dei relativi modelli (parte integrante del modello REDDITI).

Peraltro, occorre anche rilevare che alla stessa norma introduttiva (art. 9-bis, comma 6 del DL 50/2017), che già indicava cause di esclusione dall’applicabilità degli ISA, si sono aggiunti i DM 23 marzo 2018 e 28 dicembre 2018, per effetto dei quali l’elenco dei soggetti esclusi si è ampliato, ricomprendendo anche i soggetti che “determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari” (art. 2, comma 1, lett. b).

Alla luce di quanto sopra, considerato che una elevatissima percentuale di enti non commerciali (dalle ASD alle culturali, dalle APS a quelle ricreative) è soggetta al regime forfetario della L. 398/91, tali enti rientrano nella citata causa di esclusione, con l’accortezza di indicare chiaramente il codice di esclusione nel modello REDDITI, così come riportato nel § 3.2 delle istruzioni alla compilazione del modello stesso (nel caso di specie, di tratta del codice 5).

Viceversa, gli enti non commerciali che non hanno optato per il citato regime forfetario o non ne sono soggetti per carenza di requisiti soggettivi o oggettivi (si pensi, ad esempio, al superamento del plafond di 400.000 euro), devono barrare la casella ISA posta nel frontespizio della dichiarazione e compilare il relativo modello in base alla tipologia di attività svolta. Stesso discorso vale per le fondazioni, che ancorché enti non commerciali, sono esclusi dal regime forfetario.

Detto ciò, con specifico riferimento alle ASD, occorre considerare quanto chiarito al § 6.2 della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 18/2018. Ci si riferisce, in particolare, alla individuazione dei “proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali”, che possono rientrare o meno nel calcolo del citato plafond su cui calcolare in modo forfetario il reddito d’impresa.

Secondo l’interpretazione di carattere sistematico fornita dall’Agenzia, rientrano nel plafond i proventi derivanti da attività commerciali che siano strutturalmente funzionali all’attività sportiva dilettantistica svolta, come, ad esempio la somministrazione di alimenti e bevande nel contesto dello svolgimento di una attività sportiva dilettantistica, la vendita di materiale ed abbigliamento sportivo, le sponsorizzazioni, come anche i proventi derivanti dalle attività didattiche, formative e di preparazione atletica previste dal DL 207/2008.

Per altri versi, la connessione viene anche mutuata dalla definizione della diretta attuazione degli scopi istituzionali di cui all’art. 148, comma 3 del TUIR, e pertanto è considerata connessa l’attività che costituisce quel naturale completamento dello scopo specifico dell’ASD.

Peraltro, la circolare chiarisce che l’agevolazione spetta soltanto per le discipline sportive riconosciute dal CONI (unico organismo certificatore ex art. 7 del DL 136/2004), escludendo tutte le altre e le attività che hanno carattere autonomo rispetto a quella sportiva (come l’idromassaggio) o una organizzazione talmente strutturata da poter effettuare attività di tipo concorrenziale, come nel caso della ristorazione, cosicché i proventi derivanti da tali ultime attività, non rientrando nel regime della L. 398/91, sono assoggettati a tassazione ordinaria e connessi adempimenti fiscali.

Ciò comporta il frazionamento della contabilità: da una parte quella agevolata del regime ex L. 398/91, dall’altra quella non agevolata, posto comunque l’obbligo di carattere generale della contabilità separata dell’attività istituzionale rispetto a quella commerciale ex art. 144 del TUIR. Nel secondo caso, a parte la contabilità ordinaria, occorre anche valutare che per i proventi non rientranti nella L. 398/91, l’ASD potrebbe optare per il regime forfetario di cui all’art. 145 del TUIR.

Premesso che una situazione del genere è di carattere residuale, la conseguenza di ciò è che una ASD potrà avere proventi in regime di L. 398/91 (con reddito forfetario) e proventi soggetti alle regole generali, dove per effetto del primo regime fruirebbe della esclusione dagli ISA, mentre per il secondo potrebbe essere ancora escluso (ex art. 145 del TUIR) o soggetto (contabilità ordinaria).

In tal caso, a parere di chi scrive, l’ASD dovrebbe essere assoggettata agli ISA per la parte di attività per la quale derivano proventi assoggettati a tassazione ordinaria, con compilazione del relativo modello (ad es. AG83U – Gestione di impianti sportivi, come riportato nelle istruzioni edite dall’Agenzia delle Entrate), mentre ne sarà esclusa per la parte di proventi in regime di L. 398/91 o art. 145 del TUIR, stante la chiara terminologia utilizzata dalla norma di esclusione, ossia “altre tipologie di criteri forfetari”.