Il Tribunale di Napoli autorizza il nominato ufficiale giudiziario ad avvalersi della forza pubblica
Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 31 luglio 2018, ha stabilito che il diritto di controllo del socio non amministratore di srl, ex art. 2476 comma 2 c.c., può essere garantito anche con la forza, per il tramite di un ufficiale giudiziario.
Il socio non amministratore di srl può chiedere informazioni su ogni affare ed avere accesso a qualsiasi documento (contabile, amministrativo o fiscale) relativo alla gestione della società.
Tale estensione oggettiva non è limitata da qualità soggettive del socio richiedente, ivi compresa quella di concorrente della società cui partecipa; il suo è, però, un diritto potestativo connotato da limiti interni, che ne impongono un suo esercizio secondo buona fede.
Può ipotizzarsi, cioè, una delimitazione del potere di controllo ove in concreto esista il dubbio che il socio voglia avvalersi dei documenti per finalità illecite o lesive della sfera patrimoniale della società. L’attività di concorrenza sleale, in particolare, posta in essere dal socio non amministratore di una srl, costituisce limite dell’ambito oggettivo del diritto di controllo in questione, in virtù dell’art. 1375 c.c., secondo il quale il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
In pratica, il socio di srl non è destinatario di un obbligo di non intraprendere attività concorrenti con quella della società (come previsto per le società di persone ex art. 2301 c.c.), ma è certamente soggetto al divieto (generale) di svolgere attività di concorrenza sleale.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2476 comma 2 c.c. e 700 c.p.c., il socio ha, in tesi, il diritto (immediato) ad avere ogni informazione e ad esaminare tutta la documentazione contabile, amministrativa, fiscale e di qualsiasi altro genere riguardante la gestione della società.
Se, infatti, il controllo dell’operato dell’organo di gestione è stato previsto in funzione di un’eventuale revoca dell’incarico ovvero dell’esercizio di un’azione di responsabilità a suo danno (sociale o del socio uti singulus), è evidente come esso debba potersi esplicare su ogni atto che l’amministratore ha compiuto o sta compiendo, per, eventualmente, sindacarne la ragionevolezza ed accertarne la potenzialità dannosa.
Da ciò consegue, in linea di principio, la sussistenza del fumus boni iuris in tutte le circostanze e situazioni in cui il socio si veda costretto ad agire in via d’urgenza per esercitare tale diritto.
Riguardo al periculum in mora, invece, esso può identificarsi con l’ingiustificato procrastinarsi della impossibilità del suo esercizio, poiché tale ritardo finisce per ledere direttamente il diritto di controllo (del socio) sull’amministrazione della società e l’esercizio dei poteri connessi, sia all’interno della società che attraverso azioni giudiziarie.
In altri termini, dal momento che ci si trova in presenza di un diritto a contenuto non patrimoniale, ma a funzione patrimoniale, il danno rappresentato dalla relativa violazione diventa difficilmente riparabile, per cui il pericolo del pregiudizio che legittima il ricorso ad un provvedimento d’urgenza può dirsi esistente “in re ipsa”.
Ad ogni modo, l’accesso alla tutela giurisdizionale d’urgenza deve comunque rispettare le generali condizioni di ammissibilità della domanda. Deve, quindi, in primo luogo sussistere un interesse ad agire, che ricorre quando si voglia conseguire un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, non diversamente conseguibile; esso dovrà, inoltre, essere concreto ed attuale, nel senso che, in assenza del provvedimento del giudice, la parte subirebbe un danno.
Il Tribunale di Napoli, ancora, dichiara di condividere quella giurisprudenza secondo la quale il diritto di controllo del socio può essere contemperato con quello della società a non diffondere dati sensibili, ove ciò risponda a sue esigenze di riservatezza e di tutela della libera e corretta concorrenza. Nel caso di specie, però, in cui il socio intendeva verificare l’operato dell’amministratore non solo per una valutazione circa una sua permanenza nell’incarico, ma, soprattutto, per l’esercizio di rimedi risarcitori, dubitandosi di una corretta amministrazione della società, è reputato certo e fondato il diritto di controllo del socio su tutte le operazioni “in uscita” della società.
Solo attraverso l’individuazione dei fornitori e/o beneficiari dei versamenti e pagamenti, infatti, si reputa possibile comprendere se e quali operazioni siano in realtà fittizie e volte a nascondere eventuali distrazioni, con danno alla società.
A fronte di tutto ciò viene ordinato alla srl, in persona dell’amministratore unico, di fornire al socio tutte le informazioni richieste sullo svolgimento degli affari sociali, previo mascheramento dei soli dati individuanti l’identità dei clienti, consentendogli, in particolare, l’esame dei documenti (anche con l’ausilio di professionisti di fiducia) presso la sede della società ovvero in qualsiasi altro luogo, con diritto di estrarne copia o di riprodurli con altri mezzi (a sue spese).
Il tutto con designazione di un ufficiale giudiziario, ai fini dell’attuazione del provvedimento, ed autorizzazione allo stesso di avvalersi, ove dovesse rendersi necessario, della forza pubblica ex art. 68 comma 3 c.p.c.