Pubblicazione dei dati reddituali non per tutti i dirigenti

A seguito della pronuncia di illegittimità della Consulta, l’ANAC individua i soggetti per i quali resta ammissibile, e anzi necessaria, la pubblicazione

Di Maria Francesca ARTUSI

L’Autorità nazionale anticorruzione ha pubblicato ieri la delibera n. 586/2019, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 21 febbraio scorso sugli obblighi concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali (si veda “Illegittima la pubblicazione della dichiarazione dei redditi dei dirigenti” del 4 marzo 2019).

Va ricordato che tale pronuncia ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14 comma 1-bis del DLgs. 33/2013 nella parte in cui estende gli obblighi di pubblicazione anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19 commi 3 e 4 del DLgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

In tal modo, la Corte opera un bilanciamento tra due diritti fondamentali di rilievo analogo – trasparenza e riservatezza – avvalendosi del test di proporzionalità che “richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi”.

Da un lato, viene precisato il regime di piena conoscibilità dei compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica, nonché degli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici, che risulta proporzionato rispetto alle finalità perseguite dalla normativa sulla trasparenza amministrativa e volto a consentire la valutazione circa la congruità – rispetto ai risultati raggiunti e ai servizi offerti – delle risorse utilizzate per la remunerazione dei soggetti responsabili, a ogni livello, del buon andamento della pubblica amministrazione.
Diversamente, non risulterebbe conforme al principio di proporzionalità la pubblicazione dei dati reddituali, in quanto alla compressione del principio di riservatezza non corrisponde un incremento né della tutela del contrapposto diritto dei cittadini alla trasparenza e alla corretta informazione, né l’interesse pubblico alla prevenzione e repressione dei fenomeni corruttivi.

L’ANAC ravvisa, pertanto, la necessità di fornire precisazioni in ordine alle indicazioni contenute in alcune sue precedenti determinazioni (nn. 241/2017 e 1134/2017) alla luce della citata pronuncia della Consulta, al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche e agli enti di diritto privato che applicano la disciplina sull’anticorruzione e sulla trasparenza situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell’art. 14 citato.
In particolare, la nuova delibera vuole individuare con chiarezza i soggetti per i quali resta ammissibile, e anzi necessaria, la pubblicazione dei dati reddituali, con riferimento ai singoli enti in cui questi operano.
Si tratta dei titolari di incarichi dirigenziali a capo di uffici che al loro interno sono articolati in uffici di livello dirigenziale, generale e non generale che operano in quegli enti a cui si applicano le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui al DLgs. 165/2001 (essenzialmente pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici e non economici).

Per quanto riguarda, invece, gli enti di diritto privato in controllo pubblico l’Autorità precisa che ai direttori generali sono applicabili gli obblighi di trasparenza indicati all’art. 14 comma 1 lett. da a) a f) del DLgs. 33/2013, mentre per i dirigenti ordinari resta esclusa la pubblicità dei dati patrimoniali e reddituali di cui alla lett. f) della norma citata.

Altro problema attiene alla pubblicazione dei dati che eventualmente le amministrazioni, le società e gli enti non avessero pubblicato in via cautelativa da quando la questione di costituzionalità è stata sottoposta all’attenzione della Corte (con ordinanza del TAR Lazio del 19 settembre 2017). In proposito, l’ANAC ritiene che si debba procedere alla pubblicazione di tutti i dati richiesti, anche per il periodo pregresso; riservandosi di svolgere l’attività di vigilanza sugli obblighi in questione decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione sul proprio sito della delibera in commento.

2019-08-01T08:01:58+00:00Agosto 1st, 2019|News|
Torna in cima