Il decreto crescita consente di trasmettere i dati del quarto trimestre presentando la dichiarazione entro febbraio

Di Mirco GAZZERA e Emanuele GRECO

L’art. 21-bis comma 1 del DL 78/2010, come sostituito dall’art. 12-quater del DL 34/2019 (c.d. decreto crescita) convertito in legge, prevede che i soggetti passivi possano effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre “con” la dichiarazione annuale IVA. In tale ipotesi, quest’ultima deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi i termini ordinari di versamento dell’IVA dovuta in base alle liquidazioni periodiche.

Tale novità permette di accorpare due adempimenti (uno comunicativo e l’altro dichiarativo) “senza incidere sui termini, né sui tempi di liquidazione e controllo, né di versamento delle imposte” (cfr. dossier del Servizio Studi del Senato n. 123/5). La presentazione della dichiarazione annuale IVA in via “anticipata” diventa una soluzione appetibile, dunque, non solo per i soggetti passivi che hanno maturato un credito IVA e intendono chiederlo a rimborso o utilizzarlo in compensazione, ma anche per quelli che vogliono semplicemente astenersi da una doppia trasmissione di dati.

La comunicazione dovrà avvenire entro il termine di febbraio in ossequio alle prescrizioni dell’art. 252, par. 1, della direttiva 2006/112/Ce, che impone agli Stati membri di fornire le informazioni relative alle operazioni attive e passive dei soggetti passivi IVA entro due mesi dalla fine del periodo di imposta.

Per quanto riguarda le modalità attraverso le quali sarà possibile effettuare la comunicazione dei dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre 2019 con la prossima dichiarazione annuale (modello IVA 2020 per il 2019), si potrebbero astrattamente ipotizzare diverse soluzioni, fra queste:
– l’inserimento dei dati nel quadro VH, seppure il contenuto informativo di tale quadro sia inferiore rispetto a quello del quadro VP della comunicazione dei dati delle liquidazioni;
– l’introduzione nella dichiarazione annuale di un quadro (o di una sezione di un quadro) analogo al quadro VP, ove riportare tutti gli elementi previsti per il quarto trimestre nella comunicazione dei dati delle liquidazioni.

Un’altra novità della nuova formulazione dell’art. 21-bis del DL 78/2010 riguarda l’esplicitazione dei termini per la trasmissione della comunicazione dei dati delle liquidazioni: ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, salvo il secondo trimestre per il quale la scadenza è il 16 settembre. I termini sono stati confermati, ma sotto il profilo della tecnica legislativa è stato eliminato il rinvio alle scadenze relative all’abolita comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 del DL 78/2010 abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019).

Alcuni dubbi, infatti, erano sorti circa la possibilità di estendere anche alla comunicazione dei dati delle liquidazioni la proroga prevista per la comunicazione dei dati delle fatture relativa al secondo trimestre 2018 o al primo semestre 2018 (si veda “Comunicazione dati delle liquidazioni «confermata» al 17 settembre 2018” del 15 settembre 2018).
Si rammenta che, per l’anno di imposta 2019, il termine per la comunicazione dei dati delle liquidazioni relative al quarto trimestre (qualunque sia la modalità prescelta dal soggetto passivo) è da intendersi posticipato dal 29 febbraio 2020 al 2 marzo 2020, per effetto del differimento al primo giorno lavorativo successivo dei termini che cadono di sabato o in un giorno festivo ai sensi dell’art. 7 comma 2 lett. l) del DL 70/2011.

Da ultimo, tra le novità più recenti in tema di comunicazione dei dati delle liquidazioni, si ricorda che una recente FAQ pubblicata il 30 maggio 2019 da Assosoftware ha descritto come procedere alla compilazione del rigo VP3 (“Totale operazioni passive (al netto dell’IVA)”) nel caso di fatture ricevute e registrate, dal cessionario o committente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

In base alle indicazioni di Assosoftware, in coerenza con l’impostazione già segnalata su Eutekne.info (si veda “Fatture ricevute in ritardo da comunicare nel periodo precedente” del 20 maggio 2019), l’imponibile delle fatture ricevute e registrate nel mese successivo rispetto a quello in cui viene esercitato il diritto alla detrazione potrà essere riportato nel rigo VP3 del mese precedente a quello di registrazione.

Il chiarimento è di aiuto giacché le istruzioni relative alla compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche sono state redatte prima della modifica apportata dall’art. 14 del DL 119/2018 all’art. 1 comma 1 del DPR 100/98 che ha consentito di “retro imputare” l’imposta detraibile nel mese di effettuazione dell’operazione.