Ultimi giorni per la comunicazione in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018

Di Arianna ZENI

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, le detrazioni IRPEF/IRES spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono essere cedute:
– sia nel caso di interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali;
– sia nel caso di interventi eseguiti sulle unità immobiliari (commi 2-ter e 2-sexiesdell’art. 14 del DL 4 giugno 2013 n. 63).
È possibile cedere anche la detrazione dell’80% o dell’85% spettante nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali che siano finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico ed alla riqualificazione energetica, di cui al comma 2-quater.1 dell’art. 14 del DL n. 63/2013 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019 n. 109).

In relazione agli interventi di riqualificazione energetica eseguiti sulle singole unità immobiliari, con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018, le disposizioni attuative per la cessione della detrazione spettante sono state definite dal provv. Agenzia delle Entrate 18 aprile 2019 n. 100372 (si veda anche la Circolare per la clientela n. 28/2019).
A regime, affinché la cessione della detrazione sia efficace, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate i dati del cedente, dei cessionari, della tipologia di intervento e dell’ammontare del credito ceduto (i c.d. “soggetti incapienti” devono anche dichiarare che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovavano nelle condizioni richieste dalla norma per ricadere nella c.d. “no tax area”).

La comunicazione può avvenire, alternativamente:
– utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel;
– presentando agli uffici dell’Agenzia delle Entrate il modello, allegato al provv. 18 aprile 2019 n. 100372, debitamente compilato o inviandolo tramite PEC, sottoscritto con firma digitale o firma autografa (in quest’ultimo caso occorre allegare anche un documento d’identità).
Il provv. Agenzia delle Entrate n. 100372/2019 stabilisce che la mancata comunicazione “rende inefficace la cessione del credito”.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, tuttavia, la comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate da parte del contribuente (beneficiario della detrazione) deve essere trasmessa, con le suddette modalità, entro il 12 luglio 2019 (per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, invece, rimane fermo il termine del 28 febbraio 2020).
Nel “Cassetto fiscale” del cessionario sarà visibile il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che dovrà essere accettato con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. L’accettazione non può essere parziale ed è irreversibile.

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia stato oggetto di successiva cessione, è utilizzabile in compensazione a decorrere dal 5 agosto 2019 e, comunque, dopo l’accettazione del credito stesso e deve essere ripartito in dieci quote annuali di pari importo.
Il successivo cessionario, che non può cedere ulteriormente il credito, lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue.