Il nuovo regime sanzionatorio si applica solo all’attività di assistenza fiscale svolta dal 30 marzo 2019

Di Massimo NEGRO

In caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730, l’abolizione della responsabilità per il pagamento dell’imposta non si estende alle violazioni commesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, avvenuta il 30 marzo 2019, in quanto non sono ravvisabili le condizioni per applicare il principio del favor rei. È questo l’importante chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12 dello scorso 24 maggio.

La disciplina sanzionatoria in caso di rilascio del visto di conformità infedele sui modelli 730, di cui all’art. 39 del DLgs. 241/97, è stata infatti ulteriormente modificata dall’art. 7-bis del DL 28 gennaio 2019 n. 4, inserito in sede di conversione nella L. 28 marzo 2019 n. 26, entrata in vigore il 30 marzo 2019, che:
– ha abolito la responsabilità del professionista o del CAF per il pagamento di una somma pari all’importo dell’imposta, degli interessi e della sanzione (30%, di cui all’art. 13 del DLgs. 471/97) che sarebbero stati richiesti al contribuente ai sensi dell’art. 36-ter del DPR 600/73, a condizione che l’errore non fosse imputabile a dolo o colpa grave del contribuente stesso, che era stata introdotta dall’art. 6 del DLgs. 175/2014;
– ha previsto il pagamento, in capo al professionista o CAF, di una somma pari al 30% della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente.

La nuova disciplina sanzionatoria relativa al visto infedele rilasciato sui modelli 730, inserita in sede di conversione del DL 4/2019, è entrata in vigore il 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della relativa legge di conversione.
In mancanza di specifiche disposizioni di decorrenza, si è posto quindi il problema se la nuova disciplina fosse applicabile anche alle violazioni pregresse, sulla base del principio di applicazione della disciplina sanzionatoria più favorevole (c.d. “favor rei”), ai sensi dell’art. 3 comma 3 del DLgs. 472/97, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare in esame, afferma che:
– la nuova disciplina si applica all’assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, dall’assistenza fiscale prestata nel 2019 (modelli 730/2019 relativi al periodo d’imposta 2018);
– in relazione all’applicabilità del favor rei, è necessario verificare la “natura” della somma richiesta al trasgressore in base alla precedente disciplina, che era pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi dovuti dal contribuente.

In particolare, l’Agenzia osserva che, con l’intervento del DLgs. 175/2014, il legislatore aveva posto in capo ai professionisti e ai CAF, in caso di errore, l’onere di corrispondere in “sostituzione” dell’originario debitore (il contribuente), un importo dato dall’imposta e dagli interessi, nonché dalla corrispondente sanzione applicabile alla violazione. La scelta era stata, quindi, quella di punire con una sorta di sostanziale corresponsabilità il professionista o il CAF che, chiamati a svolgere un ruolo essenziale di mediazione tra Fisco e contribuenti, fossero risultati inadempienti.

In sostanza, tenuto conto dell’impegno assunto dai professionisti e dai CAF nei confronti dei contribuenti per una corretta predisposizione della dichiarazione e del conseguente affidamento di questi ultimi circa la definitività del rapporto tributario relativo alla medesima dichiarazione, la loro responsabilità per la somma commisurata all’imposta e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, a seguito dell’infedeltà del visto di conformità rilasciato, ha una funzione risarcitoria e non anche sanzionatoria.

L’attuale normativa ha conservato dell’impianto punitivo la sola quota riferibile alla sanzione (sempre ravvedibile ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97, mediante presentazione di una dichiarazione o comunicazione rettificativa), eliminando le voci risarcitorie. Ne deriva, secondo l’Agenzia, che il favor rei nei confronti dei professionisti e dei CAF potrebbe essere potenzialmente applicabile limitatamente alla quota commisurata alle sanzioni, mentre non può trovare applicazione per quella quota richiesta a titolo di risarcimento, parametrata all’imposta e agli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Peraltro, tenuto conto che la misura riferibile alla sola sanzione è rimasta la medesima (pari al 30% dell’imposta), non si ravvisano le condizioni per applicare il principio del favor rei.

Con riguardo all’assistenza fiscale prestata fino al 2018, l’Agenzia precisa che, in caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa mediante modello 730, con pagamento di una somma pari alla sanzione da parte del professionista o CAF (con riduzione da ravvedimento operoso) e consegna del modello F24 al contribuente per il pagamento di imposta e interessi, il professionista o CAF può ritenersi liberato e, pertanto, l’omesso o carente versamento di imposta e interessi deve essere riferito al contribuente.