Entro venerdì la dichiarazione integrativa da adesione ai PVC

Necessario anche pagare le somme o la prima rata, con gli appositi codici tributo

Di Alfio CISSELLO

I verbali di constatazione consegnati al contribuente entro il 24 ottobre 2018 possono essere definiti mediante dichiarazione integrativa da presentare entro il 31 maggio 2019.
Entro la menzionata data, occorre anche pagare la totalità delle somme o la prima rata, avendo cura di utilizzare i codici tributo istituiti con la risoluzione n. 8 del 2019.
A fronte della totale accettazione dei rilievi, il beneficio per il contribuente consiste nell’impossibilità di irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 17 comma 1 del DLgs. 472/97, che, tipicamente, sono le sanzioni collegate al tributo.
Per la circolare n. 7 del 2019, sono escluse le violazioni che darebbero luogo a liquidazione automatica e a controllo formale della dichiarazione.

Dal punto di vista operativo, si presenta una comune dichiarazione integrativa (UNICO, REDDITI, IVA, IRAP, 770) in cui si vanno a recepire i rilievi constatati nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza o dall’Agenzia delle Entrate.
L’unica particolarità, in merito alla trasmissione, consiste nel fatto che occorre barrare la casella “Correttiva nei termini”, in modo che le Entrate possano abbinare la dichiarazione al processo verbale.
In sostanza, si integra la dichiarazione originariamente presentata (o si presenta la dichiarazione omessa) con i maggiori imponibili e/o le maggiori imposte, tenendo sempre in considerazione le deduzioni dal reddito e le detrazioni d’imposta.

L’adesione non è inibita dal fatto che, dopo la consegna del verbale, ci sia stata la notifica dell’avviso di accertamento, e nemmeno dall’interposizione del ricorso o delle memorie difensive del contribuente.
Solo l’avviso di accertamento o l’invito al contraddittorio (intendendosi per tale il solo invito strumentale all’accertamento con adesione, di cui all’art. 5 del DLgs. 218/97) precludono l’adesione se notificati entro il 24 ottobre 2018.

Il verbale deve essere oggetto di definizione integrale, però, se i rilievi concernono diversi periodi d’imposta, il contribuente può scegliere quali definire, a condizione che venga accettato qualsiasi rilievo su tutti i tributi inerenti all’annualità oggetto di definizione.
Pertanto, se l’accertamento è stato notificato entro il 24 ottobre 2018 (circostanza che precluderebbe come visto la definizione), e riguarda uno o più periodi d’imposta oggetto di un precedente verbale, la definizione è ammessa per le restanti annualità.

Analogamente, se dopo il 24 ottobre è stato notificato l’accertamento su uno degli anni oggetto di verbale, il contribuente può ricorrere contro il menzionato accertamento (o definirlo mediante adesione) e, nel contempo, prestare adesione ai PVC per i restanti periodi d’imposta.

Qualora alcuni rilievi contenuti nel verbale siano stati ravveduti, la definizione avviene per i restanti.
In base ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, dovranno essere recepiti solo i rilievi in cui vengono constatate determinate violazioni, non le semplici segnalazioni (si pensi al classico caso dell’abuso del diritto, ove la Guardia di Finanza, nel verbale, segnala all’Agenzia delle Entrate l’opportunità di approfondire un complesso di operazioni ai fini dell’eventuale contestazione del 10-bis).

Del pari, non vanno recepiti i rilievi formalmente archiviati dall’Agenzia delle Entrate, dunque i rilievi che, ad esempio a seguito di memorie difensive del contribuente, non compaiono nell’accertamento, o i rilievi che, dopo l’emissione dell’accertamento, sono stati oggetto di annullamento parziale.

2019-05-30T08:12:24+00:00Maggio 28th, 2019|News|
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