Ci si può avvalere del servizio web gratuito su «Fatture e Corrispettivi» già in uso per lo spesometro

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Entro il prossimo 30 aprile, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia che hanno effettuato operazioni con controparti non stabilite sono tenuti a trasmettere, per la prima volta, il c.d. “esterometro” (art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015). La comunicazione ha cadenza mensile, ma il primo adempimento riguarda i dati dei documenti emessi e/o ricevuti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019.
Entro il medesimo termine del 30 aprile, è previsto l’invio del c.d. “spesometro” (art. 21 del DL 78/2010, abrogato), con riferimento ai dati delle fatture relative all’ultimo periodo (trimestre o semestre) del 2018.

Nel primo caso, il contenuto informativo della comunicazione è definito dalle specifiche tecniche approvate con provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018; nel secondo caso, dalle specifiche approvate con provv. n. 58793/2017 (e in seguito aggiornate).
Tuttavia dal punto di vista operativo entrambi gli obblighi comunicativi si sostanziano nella predisposizione di un file in formato XML, che deve essere autenticato mediante una firma o un “sigillo” elettronico e trasmesso all’Agenzia delle Entrate. In particolare, nell’ambito di una FAQ datata 22 febbraio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il servizio web gratuito già disponibile nel portale Fatture e Corrispettivi per la predisposizione e l’invio dello spesometro può essere utilizzato anche ai fini della nuova comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere.

I tracciati dello “spesometro”, infatti, secondo quanto evidenziato dall’Agenzia, già contemplavano l’invio dei dati delle fatture emesse o ricevute da soggetti esteri, consentendo, peraltro, di individuare specificamente gli acquisti intracomunitari (le fatture di acquisto intra Ue di beni sono identificate dalla codifica “TD10”, le fatture di acquisto intra Ue di servizi dalla codifica “TD11”). Per tale ragione, viene riconosciuta la possibilità di utilizzare per l’esterometro gli stessi tracciati e gli stessi servizi già disponibili per la comunicazione di cui all’art. 21 del DL 78/2010.
I servizi in parola sono accessibili dal portale Fatture e Corrispettivi, nella sezione “Dati fatture” (la denominazione pare non sia stata aggiornata), e consentono di generare, autenticare, trasmettere, nonché di rettificare, il file contenente i dati delle operazioni transfrontaliere.

Ai sensi dell’art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, la comunicazione è dovuta su base mensile ed è trasmessa, di regola, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione o ricezione dei documenti. L’unica eccezione è rappresentata dai mesi di gennaio e febbraio 2019, giacché – in sede di prima applicazione degli obblighi in esame – la trasmissione dei dati è stata differita al 30 aprile 2019 per effetto del DPCM 27 febbraio 2019.

Per le fatture passive, sebbene la norma istitutiva dell’adempimento menzioni la data di ricezione dei documenti, in realtà – sulla base del provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 (§ 9) – l’invio dei dati è effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo alla “data di registrazione dell’operazione ai fini della liquidazione dell’IVA”.

Alla luce di questa formulazione e ricordando le modifiche che il DL 119/2018 ha apportato all’art. 1 del DPR 100/98, ci si interroga rispetto all’obbligo di includere, ad esempio, nella comunicazione del mese di marzo le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il 15 aprile 2019, se l’IVA a credito è stata computata nella liquidazione di marzo.
Sul piano oggettivo, peraltro, c’è da osservare come sia lo spesometro che l’esterometro abbiano a oggetto sostanzialmente documenti che abbiano formato “fattura” (incluse, naturalmente, le autofatture). Per le operazioni passive, quindi, andrebbero esclusi tutti i documenti che non sono soggetti agli obblighi di registrazione e, in quest’ottica, non si comprende come debba essere interpretato il contenuto della risposta Agenzia delle Entrate n. 85/2019 che include anche le fatture che una società italiana riceve da un soggetto passivo Ue privo di partita IVA.

Con riguardo alle modalità di invio della comunicazione, si ritiene opportuno distinguere i dati delle fatture a seconda del mese di riferimento (gennaio, febbraio o marzo 2019), evitando di far confluire i dati di periodi diversi nel medesimo file.

Infine, un punto sul quale sarebbe auspicabile un chiarimento riguarda la possibilità di trasmettere un nuovo file, senza l’applicazione di sanzioni, entro i cinque giorni successivi alla notifica di scarto della comunicazione inviata tempestivamente. In precedenza, riferendosi allo “spesometro”, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto ammissibile tale possibilità, con una FAQ pubblicata sul portale “Fatture e Corrispettivi”. Stante l’analogia tra le due comunicazioni, dunque, la suddetta regola dovrebbe potersi applicare anche con riguardo all’esterometro.