Utilizzabili quozienti propri, ritenuti adeguati da un professionista indipendente, con relazione allegata alla Nota integrativa

Di Michele BANA

L’art. 13 del DLgs. 14/2019, in vigore dal 15 agosto 2020, stabilisce, al comma 1, che lo stato di crisi è rilevabile attraverso appositi indici, idonei a evidenziare la sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e le prospettive di continuità aziendale per l’esercizio in corso oppure – qualora la durata residua del periodo amministrativo al momento della valutazione sia inferiore ai sei mesi – per i sei mesi seguenti.
A questi fini, sono considerati indici significativi quelli che misurano la sostenibilità dell’indebitamento con i flussi di cassa che l’impresa è in grado di generare e l’adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi (si veda “Indicatori della crisi tarati sulle società di capitali” del 17 aprile 2019).

La norma puntualizza, inoltre, che “costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell’articolo 24”. A tale proposito, si ricorda che quest’ultima disposizione preclude al debitore l’accesso alle misure premiali di cui all’art. 25 del DLgs. 14/2019 se presenta l’istanza di composizione assistita (art. 19 del DLgs. 14/2019) dopo il decorso di tre mesi dal verificarsi di una delle seguenti condizioni:
– l’esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno 60 giorni, per una somma pari ad oltre la metà dell’importo complessivo mensile delle retribuzioni;
– la sussistenza di passività verso i fornitori scaduti da oltre 120 giorni, per un ammontare superiore quello dei debiti non scaduti;
– il superamento, nell’ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici della crisi elaborati ai sensi dell’art. 13, commi 2 e 3 del DLgs. 14/2019.

L’art. 13, comma 2 del DLgs. 14/2019 dispone che il CNDCEC elabori con cadenza almeno triennale, in riferimento a ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni ISTAT, gli indici di cui al comma 1 che, valutati unitariamente, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa. In tale sede, saranno altresì individuati indici specifici per le start up innovative (art. da 25 a 31 del DL 179/2012), le PMI innovative (art. 4 del DL 3/2015), le società in liquidazione e le imprese costituite da meno di due anni.

L’art. 13, comma 3 del DLgs. 14/2019 ammette, tuttavia, la possibilità di derogare agli indici del comma 2, purché risultino soddisfatti, congiuntamente, alcuni presupposti: in primo luogo, è necessario che qualora l’impresa non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati dal CNDCEC, ne esponga le ragioni nella Nota integrativa, che deve riportare anche i propri indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del proprio stato di crisi. L’adeguatezza di questi indicatori sostitutivi, in rapporto alla specificità aziendale, deve, inoltre, essere attestata da un professionista indipendente – in possesso dei requisiti delineati dall’art. 2, comma 1, lett. o) del DLgs. 14/2019 – con relazione da allegare alla Nota integrativa del bilancio d’esercizio, costituendone, pertanto, parte integrante. Questa asseverazione non ha effetto immediato, ma per l’esercizio successivo.

Il contenuto letterale della norma pone diversi dubbi operativi, alcuni dei quali legati al fatto che l’impresa possa avvalersi della deroga esclusivamente tramite la Nota integrativa: non è, quindi, espressamente disciplinato il caso della micro impresa – qualora si avvalga della facoltà di non redigere la Nota integrativa (art. 2435-ter comma 2 n. 2 c.c.) – così come quello della società di persone e dell’imprenditore individuale, anch’essi soggetti agli strumenti di allerta a prescindere dalle dimensioni, seppur compatibilmente con la loro struttura organizzativa (art. 12, comma 7 del DLgs. 14/2019).
Sotto il primo profilo, si dovrebbe ritenere che la micro impresa possa esercitare la deroga riportando in calce allo Stato patrimoniale le suddette informazioni richieste dall’art. 13 comma 3 del DLgs. 14/2019 e allegandovi la relazione di attestazione dell’adeguatezza rilasciata dal professionista indipendente.

Relativamente alle società di persone e agli imprenditori individuali, che potrebbero presentare situazioni di naturale inadeguatezza degli indici, sarebbe opportuno un intervento normativo diretto a consentire formalmente anche a costoro di avvalersi della deroga, tramite adeguate forme di pubblicità degli indici e la possibilità del deposito camerale della predetta relazione del professionista indipendente.

Si osserva, infine, che l’art. 13 del DLgs. 14/2019 impone l’esposizione degli indicatori nella Nota integrativa del bilancio soltanto nel caso della deroga di cui al comma 3, ma non in assenza della stessa, in quanto non è stato modificato il contenuto obbligatorio del bilancio d’esercizio, e in particolare della Nota integrativa. La lacuna normativa interessa maggiormente le micro imprese e le società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) avvalendosi dell’esonero dalla relazione sulla gestione, in quanto quest’ultimo documento obbliga già all’informativa sugli indicatori (art. 2428 comma 2 c.c.).