Affidamento in gestione di reparto con corrispettivo autonomo ai fini IVA

Se l’affidante cede i beni per conto del gestore può configurarsi anche una commissione alla vendita

Di Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO

Non è infrequente l’ipotesi in cui il titolare di un esercizio commerciale organizzato in più reparti affidi in gestione uno di questi a un soggetto terzo. Può essere il caso del reparto di un supermercato (es. macelleria, pescheria, ecc.) affidato a un’impresa specializzata del settore.

La determinazione del corretto trattamento IVA delle operazioni effettuate tra l’affidante e l’affidatario, tuttavia, può comportare diverse difficoltà, legate in primo luogo all’inquadramento del rapporto fra tali soggetti.
L’elemento distintivo dell’affidamento in gestione di reparto dovrebbe risiedere nella possibilità, per l’affidatario, di esercitare l’attività economica beneficiando dell’autorizzazione al commercio dell’affidante (ris. Min. Sviluppo Economico 3 maggio 2016 n. 122063).
Va però rilevato che la fattispecie dell’affidamento in gestione del reparto di un esercizio commerciale non è disciplinata nell’ordinamento giuridico e che il rapporto tra affidante e affidatario può assumere diverse configurazioni.

La fattispecie era espressamente prevista dall’art. 41 commi 14 e 15 del DM 375/88 (ora abrogato), il quale disponeva che il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, poteva affidare uno o più di tali reparti ad altro soggetto, affinché li gestisse “in proprio” per il periodo di tempo convenuto; inoltre, la disposizione distingueva tale fattispecie da quella del subingresso.

Come evidenziato dalla circ. Min. Industria 28 maggio 1999 n. 3467/C, la circostanza che il DLgs. 114/98 (recante la disciplina relativa al settore del commercio) non contempli più tale fattispecie non implica il divieto di farvi ricorso, dovendosi ritenere che i rapporti tra l’affidante e l’affidatario possano comunque essere regolati “in base alla normativa dettata dal codice civile, attraverso i principi dell’autonomia contrattuale delle parti”. Pertanto, al fine di determinare il corretto trattamento IVA delle operazioni realizzate tra affidante e affidatario, occorrerà esaminare attentamente gli accordi tra le parti, potendo realizzarsi situazioni molto differenti.

In genere, l’affidante mette a disposizione un’area dell’esercizio commerciale (il reparto) all’interno del quale l’affidatario svolge l’attività di vendita al pubblico dei propri prodotti, corrispondendo al primo un canone periodico, che può essere determinato anche come percentuale delle vendite realizzate in un determinato periodo di tempo.
I beni potrebbero essere ceduti ai clienti finali tramite l’affidante, centralizzando il servizio di pagamento presso le casse dell’esercizio commerciale.

Potrebbe configurarsi, in tale ipotesi, un rapporto di mandato senza rappresentanza e, più specificamente, un contratto di commissione, nell’ambito del quale il titolare dell’esercizio commerciale (commissionario) si impegna a cedere i beni in nome proprio ma per conto del gestore del reparto (committente).

Richiamando l’esempio precedente, il soggetto affidatario del reparto macelleria di un supermercato potrebbe concordare con quest’ultimo che il pagamento dei prodotti avvenga direttamente presso le casse gestite dal supermercato. L’esercente, dopo aver incassato i relativi corrispettivi, verserebbe alla macelleria un importo di pari ammontare, diminuito però della provvigione riconosciuta al supermercato per il servizio.

Non sussisterebbe, per il gestore, l’obbligo di dotarsi di un proprio registratore di cassa. Tuttavia, questi dovrebbe emettere fattura per il passaggio dei beni al commissionario (art. 2 comma 2 n. 3 del DPR 633/72), considerando, quale base imponibile IVA, il prezzo di vendita dei beni diminuito della provvigione spettante al commissionario, come disposto dall’art. 13 comma 2 lett. b) del DPR 633/72. Infatti, ai sensi dell’art. 3 comma 3 lett. h) del medesimo decreto, le prestazioni relative ai passaggi di beni tra committente e commissionario sono escluse dal campo di applicazione dell’IVA.

Si ritiene, però, che nel caso descritto, la provvigione eventualmente addebitata nell’ambito della commissione alla vendita non debba comprendere anche il corrispettivo dovuto per l’affidamento in gestione del reparto, in quanto tale prestazione, consistente nella messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature del reparto, dovrebbe considerarsi autonomamente soggetta ad IVA.

2019-04-18T10:06:47+00:00Aprile 17th, 2019|News|
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