Entro due anni dall’entrata in vigore del DLgs. n. 14/2019, il Governo può emanare integrativi e correttivi

Di Antonio NICOTRA

La L. 8 marzo 2019 n. 20, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019 n. 67 ed entrata in vigore oggi, ha delegato il Governo all’adozione delle disposizioni integrative e correttive dei “decreti legislativi” attuativi della legge delega 155/2017.

L’art. 1 della L. 20/2019 stabilisce che il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell’art. 1 della L. 155/2017, entro due anni dalla data di entrata in vigore “dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega” di cui alla L. 155/2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare le disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
La delega ha a oggetto l’emanazione di disposizioni integrative e correttive del DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14, recante il Codice della Crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), che rappresenta l’ultimo (ma anche l’unico) decreto legislativo che dà attuazione alla L. 155/2017.
Il termine entro cui deve essere esercitata la delega è quello di due anni dalla data di entrata in vigore del DLgs. 14/2019.

In ordine ai profili temporali, però, può suscitare qualche perplessità la circostanza che l’art. 389 del CCII, da un lato, al comma 1, prevede che il DLgs. 14/2019 entri in vigore con il decorso del termine di 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ossia il 15 agosto 2020. Dall’altro, al comma 2, elenca un gruppo di norme che sono entrate in vigore il 16 marzo 2019 (con il decorso del termine di 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
Si tratta, in particolare, delle norme di cui agli artt. 27 comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, da 385 a 388 del CCII.

La previsione di date differenti per i due gruppi di norme potrebbe far sorgere il dubbio che, anche ai fini della delega di cui alla L. 20/2019, sia possibile individuare due termini diversi: quello del 16 marzo 2021 per le norme entrate in vigore il 16 marzo 2019 e quello del 15 agosto 2022 per le norme che entrano in vigore il 15 agosto 2020.
L’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 389 comma 1 del CCII (ove il riferimento “generale” all’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 è quello del decorso di 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del CCII) e 1 della L. 20/2019, ove il termine dei due anni decorre “dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega” di cui alla L. 155 del 2017, tuttavia, dovrebbe far propendere per la soluzione che il biennio per integrare e correggere il DLgs. 14/2019 decorra dal 15 agosto 2020 per tutte le norme. Ne consegue che la delega di cui alla L. 20/2019 potrà essere esercitata entro il 15 agosto 2022 anche per le norme la cui entrata in vigore è stata “anticipata” al 16 marzo 2019.

Un ulteriore quesito ha a oggetto la procedura da impiegare per l’esercizio delle delega.
L’art. 1 della L. 20/2019 stabilisce che il Governo provvede per l’esercizio della delega secondo la procedura di cui al comma 3 dell’art. 1 della L. 155/2017. Quest’ultima misura prevede che i decreti legislativi (attuativi della L. 155/2017) debbano essere adottati su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze e con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. I decreti sono successivamente trasmessi alla Camera e al Senato, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega, per l’espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati.

Il capoverso del comma 3, inoltre, prevede che il termine per l’esercizio della delega (di cui alla L. 155/2017) sia prorogato di 60 giorni quando il termine per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei 30 giorni antecedenti la scadenza del termine previsto al comma 1 (dell’art. 1 della L. 155/2017, ossia il termine di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente.
Sorge il dubbio, quindi, se il richiamo di cui all’art. 1 della L. 20/2019 s’intenda riferito anche al capoverso del comma 3 dell’art. 1 della L. 155/2017.

Al di là dei profili critici evidenziati, l’art. 1 della L. 20/2019 non esclude che il Governo possa esercitare la delega correttiva anche prima dell’entrata in vigore del CCII prevista il 15 agosto 2020, senza necessariamente intervenire nel biennio successivo (15 agosto 2022).
L’“anticipazione delle modifiche” al Codice sembrerebbe – anzi – opportuna in ragione della lunga vacatio del DLgs. 14/2019. In tal modo, il corpus della riforma potrebbe esordire nella sua completezza già il 15 agosto 2020.