Il professionista deve effettuare opportuni riscontri documentali per identificare i titolari effettivi e per appurare l’eventuale uso di identità false

Di Annalisa DE VIVO

Nell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, desta particolari preoccupazioni l’adeguata verifica “rafforzata” della clientela di cui agli artt. 24 e 25 del DLgs. 231/2007.

Ciò in quanto il legislatore non individua in modo netto né i presupposti né le modalità di assolvimento dell’obbligo: con riferimento ai primi, l’art. 24 si limita a sottolineare che l’adeguata verifica rafforzata è subordinata a una valutazione di rischio elevato di riciclaggio/finanziamento del terrorismo da parte del professionista obbligato, che a tal fine può avvalersi di alcuni indicatori individuati dalla medesima norma in relazione al cliente, ai servizi e alle aree geografiche di riferimento.
A titolo esemplificativo, tra i fattori di rischio riferiti al cliente sono individuate le strutture qualificabili come veicoli di interposizione patrimoniale, ma anche le attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante; con riferimento ai servizi rilevano le prestazioni professionali a distanza non assistite da adeguati meccanismi di riconoscimento, così come i pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività; infine, tra i fattori di rischio geografici, sono annoverati i Paesi terzi carenti di efficaci presidi di prevenzione, ovvero quelli soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe e quelli che finanziano o sostengono attività terroristiche.

Circa le modalità di assolvimento, l’art. 25 impone genericamente ai soggetti obbligati di acquisire “informazioni aggiuntive” sul cliente e sul titolare effettivo, di approfondire gli elementi informativi concernenti lo scopo e la natura del rapporto e di aumentare la frequenza del controllo costante nel corso della prestazione professionale. L’applicazione di modalità di adeguata verifica rafforzata si rende necessaria, prescindendo da qualsivoglia valutazione del rischio da parte del professionista obbligato, esclusivamente nel caso in cui il cliente risieda in Paesi terzi ad alto rischio individuati dalla Commissione europea, ovvero nell’ipotesi di prestazione professionale/operazione resa a un cliente – e relativo titolare effettivo – che sia una “persona politicamente esposta”.

All’adeguata verifica rafforzata è dedicata la regola tecnica del CNDCEC n. 2.5 che, muovendo dalla indeterminatezza del dato normativo, fornisce alcuni suggerimenti operativi per la corretta esecuzione dell’obbligo da parte del professionista. A tal fine, in tutti i casi in cui il rischio è oggettivamente elevato, quest’ultimo dovrà effettuare opportuni riscontri documentali per identificare i titolari effettivi, ma anche per appurare l’eventuale utilizzo di identità false o l’esistenza di società di comodo/fittizie, ovvero l’interposizione di soggetti terzi (anche se componenti della famiglia).

Fortemente suggerita in tali circostanze è altresì l’adozione di misure supplementari per la verifica dei documenti forniti, che potrebbe aver luogo attraverso la richiesta di una certificazione di conferma rilasciata da una banca o da altro ente creditizio/finanziario soggetto alla direttiva, ovvero mediante riscontro che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite un conto intestato al cliente presso un ente creditizio che non abbia sede in Paesi terzi ad alto rischio.

Ancora, il professionista dovrà verificare che il cliente non sia presente nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento, né sia sottoposto a indagini o processi penali per circostanze attinenti al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo.

L’acquisizione di informazioni aggiuntive richiesta dall’art. 25 comma 1 del DLgs. 231/2007 è obbligo che può essere assolto dal professionista avvalendosi della consultazione di siti internet ufficiali dei Paesi di provenienza, database di natura commerciale, fonti attendibili e indipendenti ad accesso pubblico o tramite credenziali di autenticazione (ad esempio Telemaco, Cerved). La regola tecnica ricorda che le liste dei soggetti designati sono liberamente accessibili attraverso il sito web dell’Unione europea, previa registrazione, mentre le misure di congelamento nazionali sono conoscibili previa consultazione del sito del Ministero dell’Economia e delle finanze, ove sono pubblicati i decreti che le dispongono ai sensi dell’art. 4-bis del DLgs. 109/2007; anche l’Unità di informazione finanziaria fornisce sul proprio sito indicazioni circa i soggetti e le entità designate.

La regola tecnica, infine, individua alcune soluzioni alternative per la concreta esecuzione dell’obbligo, tra cui l’acquisizione di almeno due documenti di riconoscimento del cliente in corso di validità, ovvero la verifica del rilascio, da parte di un ente certificatore, di un dispositivo di firma digitale del cliente, o ancora la richiesta di un documento che attesti l’esistenza in capo al cliente di un rapporto bancario e/o assicurativo presso un soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio.