Possibile definire l’accertamento notificato ai soci dopo il 24 ottobre

L’importante è che la società o il socio abbiano presentato istanza informale entro il 23 novembre 2018

Di Dario AUGELLO e Alfio CISSELLO

L’art. 2 del DL 119/2018 consente di definire, con stralcio integrale di sanzioni e interessi, gli avvisi di accertamento notificati entro il 24 ottobre 2018, pagando tutte le somme dovute o la prima rata entro il 23 novembre 2018, o, se più ampio, entro il termine per prestare acquiescenza ex art. 15 del DLgs. 218/97 (successivamente interpretato e ampliato dalla prassi quale termine per la proposizione del ricorso, in caso di presentazione dell’istanza di adesione entro il 24 ottobre 2018).

Da subito si è posto il problema delle società di persone, relativamente al reddito d’impresa imputato per trasparenza ai soci e alle relative imposte personali, in assenza di indicazioni espresse contenute nell’art. 2 del DL 119/2018.
Può infatti succedere che, entro il 24 ottobre 2018, risulti notificato l’accertamento alla società, con cui è rettificato, senza liquidazione d’imposta, il maggior reddito d’impresa, mentre solo successivamente il reddito accertato è imputato per trasparenza ai soci con atto separato e personale.
Se ci si limita a un’interpretazione letterale e restrittiva dell’art. 2, in un caso del genere, la società potrebbe definire l’accertamento per IVA e IRAP ricevuto tempestivamente, mentre i soci sarebbero esclusi dalla definizione delle imposte dirette che saranno liquidate nei loro confronti, non avendo ricevuto l’avviso di accertamento per l’imposta sul reddito personale entro la data indicata.

Tuttavia, nelle motivazioni del provv. Agenzia delle Entrate 9 novembre 2018 n. 298724, si afferma che i contribuenti interessati da avvisi di accertamento privi della liquidazione d’imposta, tra cui le società di persone e le società di capitali che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza, potevano, ai fini IRES e IRPEF, presentare, entro il 23 novembre 2018, istanza in carta libera per accedere alla definizione dell’atto, che fosse stato notificato successivamente.

L’istanza si riferisce chiaramente alla possibilità, per il socio interessato, di richiedere la definizione agevolata sulla base dell’atto notificato alla società di persone partecipata e, in questo senso, l’istanza dovrebbe considerarsi valida anche se presentata dal socio e non dalla società, quale soggetto interessato a definire l’imposta personale che scaturisce dall’accertamento relativo alla rettifica del reddito sociale.

Questa soluzione non sembra smentita dalla prassi: il provvedimento suindicato non limita la possibilità di presentare l’istanza alla società, ma si riferisce espressamente al contribuente, che manifesta la volontà di aderire. Del resto, se la ratio del provvedimento è di consentire anche ai soci di società di persone di “prenotare” la definizione dell’accertamento, atteso che la società può definire senz’altro l’accertamento ricevuto entro il 24 ottobre per la parte IVA e IRAP, non si spiega l’utilità della prassi, se poi è negata al socio (oltreché alla società, nell’interesse di tutti i soci) la possibilità di presentare l’istanza personalmente.

L’istanza presentata entro il 23 novembre non comporta l’obbligo per nessun soggetto di addivenire alla definizione dell’accertamento emesso nei propri confronti.
Da un lato, non è dubbio che ciascun socio, indipendentemente dalle scelte della società, possa definire l’accertamento relativo alle propria posizione personale notificato entro il 24 ottobre 2018, in costanza dei requisiti imposti dall’art. 2 comma 1.
Anche recentemente – si vedano le risposte a Telefisco 2019, in tema di definizione delle liti pendenti ex art. 6 del DL 119/2018 – l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che, nelle definizioni fiscali, i soci e la società possono, in piena autonomia, decidere se definire o meno la rispettiva posizione.

Dall’altro lato, in caso di notifica dell’atto personale dopo il 24 ottobre ed entro il termine di decadenza dall’accertamento, ciascun socio è libero di definire il proprio accertamento, a condizione che la società o il singolo socio abbia presentato l’istanza entro il 23 novembre.
Il termine per la definizione, in caso di atto ricevuto dopo il 24 ottobre, è quello generale, ossia il termine di 60 giorni previsto dall’art. 15 del DLgs. 218/1997, fermo restando che il socio non può presentare istanza di adesione dopo il 24 ottobre, come stabilito dalla prassi.

Poiché l’istanza si presenta in carta libera e non è prevista una risposta formale da parte dell’Agenzia entro termini perentori, il socio potrebbe ragionevolmente provvedere al pagamento delle sole imposte entro il termine di 60 giorni senza altre comunicazioni oppure, per non rischiare contestazioni di sorta e non perdere il termine per l’impugnazione, versare e presentare contestuale ricorso. L’opposizione sarebbe diretta, in via principale e senza contestazioni nel merito, all’annullamento delle sole sanzioni e interessi, per effetto dell’art. 2 del DL 119/2018, mentre in subordine, qualora non fosse ammessa dal giudice la definizione della lite, per tutti i motivi utili e anche di merito.

2019-04-02T11:57:52+00:00Aprile 1st, 2019|News|
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