Ruoli da valutare caso per caso nella definizione delle liti pendenti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la corposa circolare che analizza l’istituto ex art. 6 del DL n. 119/2018 nei suoi aspetti essenziali

Di Alfio CISSELLO

L’art. 6 del DL 119/2018 ha previsto una definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, nella misura in cui il ricorso introduttivo sia stato notificato alla controparte entro lo scorso 24 ottobre 2018.
Tale definizione può comportare non solo lo stralcio di interessi e sanzioni, ma anche uno sconto sull’imposta, che, a seconda del grado in cui ci si trova, e avendo riguardo alle sentenze depositate al 24 ottobre 2018, può essere dal 10% al 95%.

Ieri, l’Agenzia delle Entrate ha diramato la corposa circolare n. 6, in cui l’istituto è stato analizzato nei suoi aspetti essenziali. Per molti aspetti, la circolare riprende chiarimenti resi in occasione delle pregresse definizioni, ex artt. 16 della L. 289/2002, 39 comma 12 del DL 98/2011 e 11 del DL 50/2017.
Si conferma in primo luogo che, secondo l’interpretazione erariale, non esente da critiche, bisogna accogliere un concetto formale di parte processuale: pertanto, se il contribuente ha citato in giudizio solo l’ex Equitalia, ancorché siano stati eccepiti solo vizi del ruolo, la lite non è definibile.

Poi, se è stato presentato ricorso (sempre che la notifica sia avvenuta nei confronti delle Entrate) contro l’atto esattivo eccependo l’omessa o irrituale notifica dell’atto presupposto, la lite è definibile. Ciò, ma sul punto la circolare tace, anche se il ricorso è presentato avverso atti cautelari come il fermo o l’ipoteca.
In sostanza, le Entrate confermano la propria posizione anche sul versante degli atti definibili: deve trattarsi di provvedimenti sostanzialmente impositivi, essendo irrilevante la qualificazione formale.

Così, non sarà definibile la lite contro un avviso di liquidazione ove si riscuotono le imposte sulla base dei dati indicati nella dichiarazione di successione, mentre si può definire la lite contro il recupero dell’agevolazione prima casa.

Sono sempre esclusi i ruoli derivanti da omessi versamenti di imposte regolarmente dichiarate. A ben vedere, la giurisprudenza, invece, sta sempre di più accogliendo un’ottica di favore verso la definizione, ammettendo anche tali ruoli, nella misura in cui il contribuente abbia eccepito vizi del ruolo, e non solo vizi propri della cartella di pagamento.
Altri ruoli, sebbene derivanti dalla liquidazione automatica, possono invece essere definiti, così come per il controllo formale: si pensi al disconoscimento di deduzioni e detrazioni.

Ciò è connesso a un altro importante aspetto: le sanzioni da omesso o tardivo versamento non possono essere definite, sicché, se è pendente il contenzioso sul ruolo inerente a dette sanzioni e il tributo è stato pagato, non ci può essere definizione a costo zero, come prevede l’art. 6 comma 3 del decreto 119.
Questa precisazione, altamente censurabile e, oseremmo dire, errata quando è stato utilizzato l’atto di contestazione separata, potrà dare luogo a un ulteriore contenzioso contro il diniego di definizione.

Un altro aspetto importante riguarda le perdite d’impresa: possono essere definite le liti ove le Entrate hanno determinato una minor perdita, e il contribuente, se ritiene, può affrancarla pagando l’imposta virtuale, o sommando l’imposta virtuale a quella effettiva. L’affrancamento avrà naturalmente un effetto a cascata negli anni successivi.

2019-04-02T11:51:30+00:00Aprile 2nd, 2019|News|
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