Dubbi sui redditi distribuiti al residente dal trust opaco estero

L’Agenzia delle Entrate ne afferma la rilevanza reddituale in capo ai beneficiari, mentre la dottrina la esclude

Di Anita MAURO

La tassazione dei redditi prodotti da trust esteri, attribuiti a beneficiari residenti in Italia è un tema sul quale si può osservare un contrasto tra la tesi dell’Agenzia delle Entrate e l’impostazione della dottrina.
In proposito, vanno citati i chiarimenti forniti dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2010 n. 61 ove, in particolare, l’Agenzia si è occupata dell’ipotesi di trust non residenti aventi beneficiari residenti in Italia.

La circolare, in primo luogo, chiarisce che l’art. 44 comma 1 lett. g-sexies) del TUIR, ove precisa che si considerano redditi di capitale “i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2, anche se non residenti”, fa riferimento ai trust non residenti e non ai beneficiari non residenti.
Ne deriva – continua la circolare – che “il reddito imputato dal trust a beneficiari residenti è imponibile in Italia in capo a questi ultimi quale reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il trust sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato”.

Però, conclude la circolare, se il reddito imputato a beneficiari residenti è stato prodotto in Italia e quivi già tassato ex art. 73 del TUIR, lo stesso non sconterà ulteriore imposizione in capo ai beneficiari.
Se ne dovrebbe desumere, quindi, che, invece, ove il trust estero imputi a beneficiari residenti redditi, questi debbano scontare imposizione in Italia in capo ai beneficiari, a prescindere dal luogo ove siano stati prodotti e dal fatto che in quel luogo siano stati tassati. Questa conclusione pare confermata dalla successiva affermazione della circ. n. 61/2010 secondo cui “tale regime evita il conseguimento di indebiti risparmi di imposta che potrebbero essere conseguiti, ad esempio, nell’ipotesi di trust opachi costituiti in giurisdizioni straniere a regime fiscale agevolato. In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al trust corrisponderebbe, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente secondo il regime del più volte citato art. 44, comma 1, lettera g-sexies), del TUIR”.

Quindi, applicando la tesi delle Entrate si dovrebbe concludere che i redditi attribuiti dal trust estero al beneficiario residente in Italia siano ivi assoggettati ad imposizione quali redditi di capitale, anche se già assoggettati ad imposta all’estero ed anche se ivi prodotti.

Le affermazioni contenute nella circ. n. 61/2010 con riferimento alla tassazione delle imputazioni a soggetti residenti operate da trust “opachi” non residenti è stata oggetto di ampie critiche in dottrina, in quanto:
– da un lato, configurerebbero una terza tipologia di trust, che non rispetterebbe le regole impositive né dei trust opachi, né dei trust trasparenti;
– non risulterebbero supportare dalla lettera normativa, atteso che l’art. 44 comma 1 lett. g-sexies del TUIR fa espresso riferimento ai soli redditi “imputati al beneficiario di trust ai sensi dell’articolo 73, comma 2”, ovvero ai soli redditi imputati per trasparenza, escludendo, così, a priori il possibile riferimento ai trust opachi;
– configurerebbero una sorta di “norma antielusiva” per i trust esteri, priva di riscontro normativo.

Ad avviso di tale dottrina, in breve, non è possibile sostenere la tassazione, tra i redditi di capitale, dei frutti distribuiti ai beneficiari di un trust opaco, atteso che essi “si patrimonializzano” con la tassazione in capo al trust e non possono, quindi, scontare un secondo livello di imposizione, a prescindere dalla residenza del trust: anche per i trust esteri vale l’alternativa trust opaco/trust trasparente, di modo che, se il trust estero è opaco, non si può tassarne nuovamente i redditi imputandoli ai beneficiari ex art. 44 comma 1 lett. g-sexies del TUIR.

Secondo la dottrina, quindi, le attribuzioni operate dal trust estero a favore del beneficiario residente in Italia non rientrano tra le ipotesi tassabili nell’ambito del TUIR, in quanto attribuzioni operate dal trust opaco, già tassate in capo al trust (ma all’estero).

2019-03-18T07:53:28+00:00Marzo 18th, 2019|News|
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