Anche il credito da omessa dichiarazione rientra nella definizione

Di Alfio CISSELLO

Il c.d. saldo e stralcio degli omessi versamenti delle persone fisiche può essere definito una sottospecie di rottamazione dei ruoli, delimitata sotto il profilo sia oggettivo sia soggettivo.

Beneficiano di tale sanatoria, infatti, non tutti i debitori ma solo le persone fisiche, e solamente, dal punto di vista tributario, i ruoli che originano da liquidazione automatica della dichiarazione, con esclusione, dunque, di ruoli o carichi derivanti da qualsiasi attività accertativa, da avvisi di liquidazione, di recupero dei crediti d’imposta o da avvisi bonari.
Per quanto riguarda i contributi previdenziali, deve trattarsi sempre di contributi dichiarati ma non versati, con esclusione della evasione contributiva. Poi, sono inclusi solo i contributi dovuti alle Gestioni artigiani e commercianti dell’INPS, alla Gestione separata INPS e alle Casse di previdenza professionale.

Al pari della rottamazione dei ruoli, il saldo e stralcio riguarda solo i carichi trasmessi all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.
Il beneficio dipende dai valori ISEE del nucleo familiare, e può essere molto allettante. Infatti, oltre al consueto stralcio di sanzioni (tributarie e contributive) e interessi di mora, bisogna pagare:
– il 16% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è minore di 8.500 euro;
– il 20% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
– il 35% dell’imposta e altri interessi se l’ISEE è compreso tra 12.500 e 20.000 euro.

Per “altri interessi” si intendono tipicamente quelli da ritardata iscrizione a ruolo, contestati in cartella.
La domanda va presentata entro il 30 aprile 2019, con il modello SA-ST. Per coloro i quali devono ancora ottenere l’ISEE quindi rendere la DSU, è bene muoversi con un certo anticipo, magari a inizio aprile 2019.

Se si analizza attentamente il dato normativo, si deduce che, per le imposte sui redditi, IVA, IRAP, addizionali e sostitutive, il saldo e stralcio non riguarda, in generale, tutto quanto emerge a seguito di liquidazione automatica, ma solo i ruoli che, propriamente, derivano da imposte dichiarate e non versate.

Questa interpretazione, un po’ troppo rigorosa, non è, a quanto pare, stata accolta da Agenzia delle Entrate-Riscossione, che, nelle istruzioni alla compilazione del modello “SA-ST”, ha specificato che, al fine di invididuare i debiti definibili, bisogna solo verificare che, nella cartella di pagamento, siano indicati come derivanti dalla liquidazione automatica, ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72.

Del resto, il saldo e stralcio riguarda come detto gli omessi versamenti, e, dal punto di vista sanzionatorio, ogni debito che emerge dalla liquidazione automatica è considerato tale dall’art. 13 comma 2 del DLgs. 471/1997.
Allora, beneficiano della sanatoria in oggetto i ruoli che derivano, ad esempio, da deduzioni dal reddito o detrazioni d’imposta esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge, da errori nel riporto delle eccedenze delle imposte e così via.

Addirittura, potrebbero rientrare nella definizione le compensazioni di crediti inesistenti emergenti da liquidazione automatica (trattate, dal punto di vista sanzionatorio, alla stregua di una compensazione indebita di crediti esistenti, come sancisce l’art. 13 comma 5 del DLgs. 471/97).

Devono poi intendersi incluse nel saldo e stralcio altresì le attività che, secondo la giurisprudenza, possono essere contestate (e nei fatti lo sono state effettivamente) mediante avviso bonario a seguito di liquidazione automatica, come il disconoscimento del credito derivante da dichiarazione omessa (Cass. SS.UU. 8 settembre 2016 n. 17758), il disconoscimento delle perdite fiscali sempre a seguito di omessa dichiarazione (Cass. 20 gennaio 2017 n. 1471) e il disconoscimento dell’aliquota IRAP dichiarata (Cass. 13 giugno 2014 n. 13453).