Quadro RV della dichiarazione per i beni rivalutati o svalutati

Obbligatoria la compilazione in casi quali operazioni straordinarie, poste in valuta, rivalutazioni per leggi speciali o mutamento dei principi contabili

Di Gianluca ODETTO

Il quadro RV del modello REDDITI 2019 delle società di capitali prevede, come di consueto, un’apposita parte (la sezione I) nella quale riepilogare le differenze tra il valore civile e il valore fiscale delle attività e delle passività.

Le istruzioni al modello prevedono che la sezione I vada compilata nel momento in cui i beni sono iscritti in bilancio a valori diversi, e non necessariamente superiori, a quelli fiscalmente riconosciuti: anche i beni iscritti in bilancio a valori inferiori rispetto a quelli fiscalmente riconosciuti (ad esempio, immobilizzazioni svalutate senza effetto fiscale) dovrebbero, quindi, essere indicati in questa sezione.

Le informazioni “statistiche” da fornire sono contenute nelle colonne 2 e 3 dei diversi righi del prospetto, ove occorre indicare rispettivamente l’operazione che ha originato la divergenza tra valore civile e valore fiscale (operazioni straordinarie, rivalutazioni non riconosciute fiscalmente, differenze di cambio non realizzate ecc.), ovvero il fatto che il disallineamento deriva dal mutamento dei principi contabili adottati. Nella colonna 3 occorre quindi indicare i seguenti codici:
– “1”, per i disallineamenti derivanti dall’applicazione degli IAS/IFRS;
– “2”, per i disallineamenti derivanti sia dall’applicazione degli IAS/IFRS, sia dalle operazioni indicate nella colonna 2 (es. operazioni straordinarie);
– “3”, per i disallineamenti derivanti dall’applicazione, nel 2016, dei nuovi OIC;
– “4”, per i disallineamenti derivanti sia dall’applicazione dei nuovi OIC, sia dalle operazioni indicate nella colonna 2 (es. operazioni straordinarie).

Se il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale del bene si genera nel 2018 (ad esempio, a seguito dell’adozione degli IAS/IFRS):
– nella colonna 4 (denominata “Valore precedente”), si indica il precedente valore contabile (valore desumibile dal bilancio al 31 dicembre 2017);
– nella colonna 5 si indica il nuovo valore contabile (il quale può, naturalmente, differire rispetto a quello fiscale).

Venendo ai casi più comuni in cui occorre compilare la sezione I del quadro RV, uno dei più frequenti riguarda i beni pervenuti a seguito di operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni e conferimenti, per le quali le norme contenute negli artt. 172, 173 e 176 del TUIR prevedono, quale regola generale, quella della continuità dei valori fiscali tra dante causa e avente causa. I maggiori valori eventualmente iscritti in bilancio a seguito dell’operazione non sono, quindi, riconosciuti ai fini fiscali, e determinano la necessità di compilare il quadro RV per dare evidenza della differenza tra il valore espresso dal bilancio (più elevato) e il valore riconosciuto ai fini fiscali (più basso, essendo questo il valore riconosciuto in capo alla società incorporata o fusa, scissa, ovvero al soggetto conferente).

Più società compileranno, inoltre, la sezione I del quadro RV per i beni rivalutati nel bilancio 2018 ai sensi dell’art. 1 commi 940 e seguenti della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019); per espressa disposizione di legge, infatti, i maggiori valori iscritti in bilancio vengono riconosciuti fiscalmente a partire dal terzo esercizio successivo a quello in cui avviene la rivalutazione.

Prendendo ad esempio il semplice caso della rivalutazione di un’area fabbricabile, portata dal valore storico di 150.000 euro al valore corrente di 250.000 euro, visto che il differenziale di 100.000 euro non è ancora riconosciuto fiscalmente, in sede di compilazione del modello REDDITI 2019 occorre dare evidenza di questa divergenza. Nella parte del rigo in cui si indicano tali beni dedicata ai valori contabili si darà, quindi, conto di un incremento di valore registrato a fine anno (compilando la colonna 6 “Incrementi” per 100.000 euro), mentre nella parte dello stesso rigo dedicata ai valori fiscali non deve essere rilevato alcun incremento, permanendo il valore fiscale dell’area all’importo originario di 150.000 euro.

Molto frequente è, altresì, l’utilizzo della sezione I del quadro RV in presenza di differenze su cambi non realizzate, le quali non rilevano ai fini fiscali.
Sempre a titolo esemplificativo, se la società ha acceso nel 2018 un credito per una fattura di 100.000 USD al cambio storico di 1,1640 (iscritto, quindi, in contabilità per 85.910,65 euro), e il credito viene iscritto in bilancio al tasso di cambio di fine esercizio, pari a 1,1400 (assumendo il valore di 87.719,30 euro):
– l’utile su cambi di 1.808,65 euro non è riconosciuto fiscalmente;
– occorre segnalare nel quadro RV il diverso valore civile e fiscale del credito (quest’ultimo pari a quello della rilevazione iniziale).

2019-03-19T08:22:26+00:00Marzo 19th, 2019|News|
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