Si conferma la possibilità di applicare la tassazione di gruppo per dedurre gli interessi passivi altrimenti indeducibili da parte della singola società
Il nuovo art. 96 del TUIR (riscritto dal DLgs. 142/2018 a partire dal 2019) conferma che i soggetti che applicano il “monitoraggio del ROL” possono procedere alla compensazione intersoggettiva all’interno del consolidato nazionale delle “eccedenze di interessi passivi” indeducibili in capo ad una delle società aderenti:
– con le “eccedenze di ROL”;
– e le “eccedenze di interessi attivi” (queste ultime, una novità) rimaste inutilizzate di una delle altre società aderenti.
La possibilità di compensazione intersoggettiva delle eccedenze non riguarda solo quelle che si generano nel periodo di imposta oggetto di dichiarazione, ma anche quelle che si sono generate in periodi di imposta precedenti e sono oggetto di riporto, tenendo ovviamente presente che, per quanto concerne le “eccedenze di ROL”, a differenza delle altre eccedenze, sussiste un orizzonte temporale di riporto limitato al quinto periodo di imposta successivo a quello in cui l’eccedenza si è formata.
Costituiscono un’eccezione a questa disposizione soltanto le “eccedenze di ROL contabile” maturate e non utilizzate fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018 che possono continuare ad essere riportate senza limiti di orizzonte temporale, ma soltanto per “consentire” la deducibilità degli interessi passivi e oneri finanziari assimilati relativi a prestiti contratti prima del 17 giugno 2016, ai sensi della disciplina transitoria di cui all’art. 13 comma 4 del DLgs. 142/2018 (si veda “ROL «contabile» pregresso illimitatamente riportabile” del 31 gennaio 2019).
Resta fermo che le eccedenze oggetto di riporto da precedenti periodi di imposta, che possono essere oggetto di compensazione intersoggettiva nell’ambito del consolidato fiscale, sono solo quelle riportate da periodi di imposta relativamente ai quali la tassazione di gruppo risultava già in essere e non anche quelle generatesi in periodi di imposta antecedenti all’ingresso nel consolidamento fiscale della società cui si riferiscono.
In altre parole, ai fini della loro utilizzabilità in compensazione intersoggettiva su periodi di imposta successivi a quelli di loro formazione, le eccedenze di interessi passivi indeducibili, di ROL e di interessi attivi inutilizzate devono essere distinte tra:
– eccedenze “pregresse” che, in quanto formate in periodi di imposta antecedenti all’ingresso della società nella tassazione di gruppo, possono essere compensate con eccedenze di segno opposto esclusivamente nell’ambito della posizione individuale della società medesima, prima dell’imputazione al gruppo fiscale, da parte di questa, della propria base imponibile IRES;
– eccedenze “consolidate” che, in quanto formate in periodi di imposta per i quali la società risultava già aderente alla tassazione di gruppo, possono essere oggetto, oltre che di compensazione in capo alla società medesima, anche di compensazione intersoggettiva con eccedenze di segno opposto apportate al gruppo fiscale da altre società che vi aderiscono.
Per quanto attiene al meccanismo che presiede alla compensazione intersoggettiva delle eccedenze, vale ancora quanto precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 21 aprile 2009 n. 19 (§ 2.6), secondo la quale, l’ammontare di eccedenze di interessi passivi indeducibili che vengono attribuiti al consolidato deve sempre coincidere con l’ammontare di eccedenze di ROL (e ora anche di interessi attivi) che vengono a loro volta attribuite al consolidato.
In sostanza, in ciascun periodo di imposta di efficacia della tassazione di gruppo:
– se le eccedenze di interessi passivi indeducibili delle singole società sono maggiori delle eccedenze di ROL e di interessi attivi di cui dispongono le altre società appartenenti al consolidamento, le prime imputano al gruppo le proprie eccedenze di interessi passivi nel limite delle eccedenze di ROL e di interessi attivi disponibili (e continuano a riportare, a livello individuale, le maggiori eccedenze di interessi passivi), mentre le seconde imputano al gruppo l’intero ammontare delle proprie eccedenze di ROL e di interessi attivi;
– se le eccedenze di interessi passivi indeducibili delle singole società sono minori delle eccedenze di ROL e di interessi attivi di cui dispongono le altre società appartenenti al consolidamento, le prime imputano al gruppo l’intero ammontare delle proprie eccedenze di interessi passivi, mentre le seconde imputano al gruppo l’ammontare delle proprie eccedenze di ROL e di interessi attivi nel limite delle eccedenze di interessi passivi da compensare (e continuano a riportare, a livello individuale, le maggiori eccedenze di ROL e di interessi attivi).