Gruppo di imprese con liquidazione giudiziale unitaria

Le masse attive e passive delle singole imprese restano autonome

Di Maurizio MEOLI e Antonio NICOTRA

Il DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII) ha introdotto, oltre la disciplina del concordato di gruppo, una disciplina unitaria di regolazione della liquidazione giudiziale del gruppo di imprese.

L’art. 287 stabilisce che, se risultano opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi per il migliore soddisfacimento dei creditori (delle imprese), più imprese in stato di insolvenza del medesimo gruppo, aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso e dinanzi a un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria. L’unitarietà, però, non influisce sulle masse attive e passive delle singole imprese, che restano autonome. A tal fine, il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle imprese e della presenza dei medesimi amministratori. Salvo che sussistano specifiche ragioni, è prevista la nomina di un unico giudice delegato, di un unico curatore, mentre il comitato dei creditori è nominato per ciascuna impresa del gruppo.

Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese.
Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese del gruppo, è competente il tribunale individuato ex art. 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità ex art. 2497-bis c.c., esercita l’attività di direzione e coordinamento. Altrimenti, è competente il tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all’ultimo bilancio approvato.

Se le procedure di liquidazione sono state avviate separatamente, dinanzi a tribunali diversi, l’art. 288 prevede la collaborazione degli organi di gestione delle diverse procedure (in tal senso, anche il Reg. Ue 2015/848, in tema di insolvenza transfrontaliera).

Il curatore è legittimato, ai sensi dell’art. 290, all’esercizio delle azioni dirette a conseguire l’inefficacia degli atti e contratti compiuti tra le imprese del gruppo che abbiano avuto l’effetto di spostare risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori e che siano stati posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale (resta salva la possibilità di tenere conto, ai fini della valutazione della dannosità dell’operazione, anche degli eventuali vantaggi compensativi ex art. 2497 comma 1 c.c. ; cfr. la Relazione illustrativa sub art. 290 che, comunque, non chiarisce quali siano tali “atti e contratti”). In ogni caso, è onere della società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell’atto o del contratto.

Il curatore della procedura aperta nei confronti di una società del gruppo può esercitare nei confronti delle altre imprese del gruppo (art. 290 comma 3), l’azione revocatoria ex art. 166 degli atti compiuti:
– dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale;
– nei due anni anteriori al deposito della domanda nei casi di cui all’art. 166 comma 1 lett. a) e b);
– nell’anno anteriore nei casi di cui all’art. 166 comma 1 lett. c) e d).
Vengono, quindi, estesi i termini del c.d. “periodo sospetto” relativamente ai casi, richiamati dall’art. 290 comma 3, previsti nelle lett. a), b) e d) dell’art. 166 comma 1.
Il curatore è legittimato a esercitare anche le azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. e a proporre nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo, non assoggettate alla liquidazione giudiziale, la denuncia ex art. 2409 c.c. in presenza di gravi irregolarità (art. 291).

L’art. 3 comma 1 lett. f) della L. 155/2017 individua, tra i principi e i criteri direttivi, la postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese del gruppo in presenza dei presupposti di cui all’art. 2467 c.c. L’art. 292 – senza, però, richiamare tali presupposti – stabilisce che i crediti che la società o l’ente o la persona fisica esercente l’attività di direzione “e o” coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, sono postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale, gli atti di rimborso sono inefficaci ex art. 164 (salvi i finanziamenti prededucibili per i soci ex art. 102).

L’entrata in vigore della nuova disciplina è prevista il 15 agosto 2020.

2019-02-25T10:24:19+00:00Febbraio 25th, 2019|News|
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