Scarto, nuova emissione e attenuazione delle sanzioni allungano i tempi di recapito

Di Luca BILANCINI e Simonetta LA GRUTTA

Non deve “spaventare” la possibile ricezione rallentata delle fatture elettroniche relative ad operazioni già effettuate. Vanno, infatti, tenuti presente i tempi tecnici ordinari che governano il processo di fatturazione elettronica, nonché i termini “allargati” che sono stati fissati dall’art. 10 del DL 119/2018.

Come stabilito dal provvedimento Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 n. 89757, il Sistema di Interscambio effettua alcuni controlli sul file della fattura elettronica (o lotto di e-fatture) correttamente ricevuti e recapita, entro cinque giorni, un’eventuale ricevuta di scarto.
In tal caso il soggetto passivo ha a disposizione ulteriori cinque giorni (effettivi e non lavorativi) di tempo per procedere alla trasmissione di una nuova fattura.
Si comprende come, nel caso in cui il file venga scartato dal Sistema di Interscambio, il cessionario o committente potrebbe ricevere la fattura sino a dieci giorni dopo che l’operazione è stata effettuata, nell’ipotesi in cui il documento, successivamente al primo scarto, risulti corretto.

Vanno poi operate alcune ulteriori considerazioni. Grazie alle novità introdotte dall’art. 10 del DL 119/2018 i tempi di ricezione potrebbero essere ulteriormente estesi. Secondo tale disposizione, nel primo semestre 2019:
– non si applicano sanzioni se la fattura è emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica dell’IVA di competenza;
– si applica una riduzione dell’80% delle sanzioni, nel caso in cui la fattura sia emessa in formato elettronico entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA del periodo successivo (misura estesa al 30 settembre 2019 per i “mensili”).

In pratica, quindi, poniamo che un soggetto passivo che adotta la liquidazione periodica mensile, abbia effettuato un’operazione il 16 gennaio 2019. L’emissione (id esttrasmissione) della fattura potrà avvenire entro il 18 febbraio (essendo il 16 e il 17 giorni festivi), senza che sia applicata alcuna sanzione da parte dell’Amministrazione finanziaria. In tale circostanza il cessionario o committente potrebbe ricevere il documento ben oltre i dieci giorni prospettati nel procedimento ordinario di fatturazione in caso di scarto.

Va da sé, inoltre, che le tempistiche si dilatano ulteriormente nell’ipotesi in cui il cedente/prestatore adotti la liquidazione periodica trimestrale. Nell’esempio appena riportato, infatti, la trasmissione senza sanzioni potrebbe addirittura avvenire entro il 16 maggio 2019.
Il legislatore ha anche previsto una serie di misure destinate al cessionario o committente, alcune delle quali finalizzate ad evitare che questi subisca “il pregiudizio finanziario derivante dal rinvio della detrazione” (si veda la relazione illustrativa al DL 119/2018).

Il novellato art. 1 del DPR 100/98, che non opera con riferimento alle cessioni di beni o alle prestazioni di servizi effettuate nell’anno precedente, consente di computare in detrazione l’IVA addebitata in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione è effettuata, a condizione che il documento venga ricevuto e annotato entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione della stessa operazione.

L’Agenzia ha, inoltre, precisato, nel Videoforum di Italia Oggi, tenutosi il 23 gennaio 2019, che, con riferimento ai soggetti che adottano la liquidazione trimestrale, relativamente alle operazioni effettuate nei primi tre trimestri dell’anno, è consentito portare in detrazione l’IVA, a condizione che la fattura sia pervenuta e annotata “entro il 15 del secondo mese successivo”.
Va infine ricordato che la normativa vigente consente di “salvare” la detrazione dell’IVA, anche nel caso in cui il cessionario/committente non abbia mai ricevuto la fattura elettronica o abbia esercitato il diritto alla detrazione in assenza di un documento valido.

Restano ferme, in primis, le disposizioni di cui all’art. 6 comma 8 del DLgs. 471/97, secondo cui il cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi, nell’esercizio di imprese, arti o professioni, senza che sia stata emessa fattura o con emissione di fattura irregolare può regolarizzare l’operazione attraverso l’emissione di un’autofattura elettronica, secondo le regole tecniche contenute nel citato provv. n. 89757/2018.

Inoltre, in forza delle disposizioni di cui al citato art. 10 del DL 119/2018, il cliente “che abbia erroneamente detratto l’imposta ovvero non abbia proceduto alla regolarizzazione” (si veda relazione illustrativa al DL 119/2018), non sarà soggetto a sanzioni nell’ipotesi in cui proceda all’emissione di un’autofattura di cui all’art. 6comma 8 DLgs. 471/97 entro i termini della propria liquidazione periodica (la sanzione sarà, in ogni caso, ridotta dell’80% se il documento viene trasmesso entro i termini della liquidazione periodica successiva).