Dopo questa data, scattano le sanzioni proporzionali, doppie se si tratta di paradisi fiscali

Di Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO

La possibilità di sanare, entro il 29 gennaio, sia la dichiarazione tardiva sia la dichiarazione infedele secondo la procedura semplificata indicata nella circolare n. 42del 2016 dell’Agenzia delle Entrate ha riflessi anche in merito alle violazioni sul monitoraggio fiscale.

In breve, il ravvedimento, se posto in essere nei 90 giorni successivi al termine per la presentazione della dichiarazione, consiste:
– nella presentazione della dichiarazione omessa o dell’integrativa;
– nel pagamento delle imposte e degli interessi legali;
– nel pagamento delle sanzioni ridotte inerenti ai tardivi versamenti del saldo e degli acconti d’imposta;
– nel pagamento di 25 euro per la dichiarazione tardiva (250/10) oppure di 27,78 euro (250/9) per la dichiarazione infedele.

Tornando al quadro RW, per effetto dell’art. 5 del DL 167/90, se il menzionato quadro è presentato con un ritardo non superiore a 90 giorni, è irrogata una sanzione fissa di 258 euro.
Lo stesso, per esigenze di ordine sistematico, si deve dire per il quadro RW infedele, senza ad esempio indicare uno o più conti esteri.

Dal punto di vista dogmatico, il quadro RW non è ritenuto un’autonoma dichiarazione, ma un obbligo di natura tributaria che, ai sensi dell’art. 4 del DL 167/90, va assolto all’interno della dichiarazione dei redditi.

Pertanto, se il contribuente presenta la dichiarazione dei redditi nei termini senza compilare il quadro RW, questo può essere oggetto di autonomo ravvedimento anche spirati i 90 giorni. Però, il ravvedimento dovrebbe avvenire prendendo come base di computo le sanzioni proporzionali dell’art. 5 del DL 167/90 (dal 3% al 15% dell’importo non segnalato, raddoppiate se l’investimento o l’attività sono in un paradiso fiscale) e non la sanzione fissa di 258 euro.
Qualora, invece, la dichiarazione dei redditi sia stata omessa, secondo l’opinione delle Entrate (circ. Agenzia delle Entrate 16 luglio 2015 n. 27, § 2.3), sia la violazione dichiarativa che l’omessa presentazione del quadro RW soggiacciono al limite temporale dei 90 giorni.

Si ritiene in altri termini applicabile, anche per il quadro RW, lo sbarramento temporale dei 90 giorni dell’art. 13 comma 1 lettera c) del DLgs. 472/97. Allora, se, entro il 29 gennaio 2019, non ci si ravvede, si perde la menzionata possibilità.
Alla luce del fatto che, tecnicamente, il quadro RW non è considerato una “dichiarazione”, in ogni caso e anche a titolo prudenziale, il ravvedimento entro i 90 giorni rientrerebbe nell’art. 13 comma 1 lett. a-bis) del DLgs. 472/97, con riduzione della sanzione di 258 euro a un nono, sia quando si ravvede il solo quadro RW sia quando, unitamente a ciò, si ravvede anche la tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Occorrerà dunque pagare una sanzione pari a 28,67 euro (258/9).

Riepilogando, nella misura in cui il ravvedimento avvenga entro il prossimo 29 gennaio e seguendo la procedura della circ. n. 42/2016 delle Entrate:
– se si tratta di dichiarazione tardiva, si pagano 25 euro per la tardività e 28,67 euro per il quadro RW;
– se si tratta di dichiarazione infedele, si pagano 27,78 euro per la violazione dichiarativa e 28,67 euro per il quadro RW.
L’entità della somma da pagare per il quadro RW (28,67 euro) non muta se si tratta di modulo RW infedele e non totalmente omesso.
In assenza di chiarimenti ufficiali, il codice tributo da utilizzare dovrebbe essere “8911”.