È prevista la responsabilità solidale per l’acquirente che deve attivarsi nel richiedere la regolarizzazione del documento

Di Andrea BONINO e Emanuele GRECO

L’emissione delle fatture elettroniche (al pari delle fatture analogiche) può comportare la debenza dell’imposta di bollo qualora il documento sia di importo superiore a 77,47 euro e non riguardi corrispettivi assoggettati ad IVA, come nel caso delle operazioni fuori campo IVA e delle operazioni esenti (art. 10 del DPR 633/72).
Sono, invece, esenti da bollo, le fatture relative ad operazioni in reverse charge(circolare Agenzia Entrate n. 37/2006, in merito ad esempio, ai subappalti nel settore edile).

Con riferimento alle operazioni non imponibili IVA, il bollo è dovuto per le cessioni assimilate alle esportazioni (art. 8-bis del DPR 633/72), per i servizi internazionali (art. 9del DPR 633/72) e per le forniture ad esportatori abituali (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72), mentre l’imposta non è dovuta per le cessioni all’esportazione (art. 8 comma 1 lett. a) e b)) e per le operazioni intracomunitarie.
Sul punto specifico, è da osservare che il software “stand alone”, messo a disposizione dell’Agenzia, coerentemente con il disposto dell’art. 21 comma 6 lett. b) del DPR 633/72, classifica le operazioni generalmente come “non imponibili”, non prevedendo alcuna distinzione rispetto alla norma di riferimento, la quale – come descritto – può incidere sulla debenza del bollo.

Ai sensi dell’art. 6 del DM 17 giugno 2014, le fatture elettroniche per le quali è richiesta, su base trimestrale, l’imposta di bollo devono riportare specifica annotazione che l’imposta dovuta è stata assolta.
Per l’emissione delle fatture in formato elettronico non si rende, invece, applicabile la disciplina di cui all’art. 15 del DPR 642/72 che – per altre tipologie di atti e documenti – ammette il pagamento dell’imposta di bollo in modo virtuale, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

Il software “stand alone” contempla la possibilità di indicare (con uno specifico flag) che il bollo è stato applicato. Sarebbe peraltro opportuno che il fornitore, in uno dei campi facoltativi del tracciato XML, esplicitasse anche la norma di riferimento in base alla quale il bollo è stato assolto “virtualmente” (art. 6 del DM 17 giugno 2014).
Di conseguenza, la fattura elettronica ricevuta dal cessionario o committente recherà la sola dicitura che il bollo virtuale è stato assolto, senza ulteriori indicazioni.

Se, invece, la fattura fosse priva di ogni dicitura in merito al bollo dovuto il cessionario o committente dovrebbe provvedere a richiedere al cedente o prestatore l’emissione di una nota di variazione in diminuzione e la nuova emissione di una fattura corretta con l’indicazione del bollo assolto.
La variazione in diminuzione, in una circostanza come quella descritta, consentirebbe all’acquirente di non incorrere nella responsabilità solidale stabilita, per l’imposta di bollo e le eventuali sanzioni amministrative connesse, a norma dell’art. 22 del DPR 642/72.

Appare opportuno che l’avvenuto assolvimento del bollo emerga, come richiesto, direttamente dalla fattura elettronica emessa dal cedente o prestatore, essendo stato previsto a tal fine un campo obbligatorio del tracciato XML ed essendo la fattura elettronica emessa e transitata per il Sistema di Interscambio il solo documento avente valore fiscale.

Così operando il cessionario o committente sarebbe destinatario di una e-fattura corretta, anche ai fini del bollo, mentre sarebbe meno prudente attestare l’assolvimento del bollo mediante annotazioni su documenti cartacei estranei alla fattura elettronica in formato XML.
Già dal contenuto della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 444/2008 emerge come l’obbligo di apporre il bollo sulle fatture, al di sopra dell’importo di 77,47 euro, sia “a carico del soggetto che forma i predetti documenti e, quindi, li consegna o spedisce”.

L’obbligo a carico dell’emittente si evince anche dal disposto del già richiamato art. 6 del DM 17 giugno 2014 il quale, a seguito delle modifiche apportate dal DM 28 dicembre 2018, stabilisce che il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato dal cedente o prestatore direttamente nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

L’assolvimento del bollo da parte del cedente o prestatore (e la relativa annotazione sulla fattura in formato XML) di per sé non determina il diritto di rivalsa in capo al cessionario o committente. Solo previo accordo tra le parti, è da ritenersi possibile per il fornitore addebitare alla controparte, in rivalsa, la somma relativa al bollo esponendola nella fattura elettronica come importo escluso dal computo della base imponibile IVA exart. 15 del DPR 633/72.