L’organo di controllo dovrà vigilare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi intensificando, se necessario, la frequenza delle verifiche
Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza gli organi di controllo societari intesi come collegio sindacale o sindaco unico ed i revisori esterni, persone fisiche o società di revisione, saranno chiamati in prima linea ai fini all’attivazione della nuova procedura di allerta prevista dall’art. 14.
La prima verifica a cui, nel dettaglio, saranno chiamati (in particolare gli organi di controllo endosocietari) sarà che l’organo amministrativo abbia istituito un idoneo assetto organizzativo, amministrativo e contabile, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, e monitori costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, che esso sia adeguato, alla natura ed alla dimensione dell’impresa. Tale idonea strutturazione, peraltro, sarà richiesta a tutte le società (anche personali) dal novellato art. 2086 c.c.
Il dovere di dotare la società di assetti organizzativi adeguati a individuare tempestivamente segnali di crisi sarà una sfida importante nell’imminente futuro, in primis, per i proprietari-amministratori delle srl di più piccole dimensioni e, a seguire, per i sindaci-revisori e gli stessi professionisti incaricati della tenuta della contabilità.
Le nuove disposizioni introducono misurazioni precise di alcuni parametri che presuppongono non solo una contabilità aggiornata e puntuale, ma anche strumenti extracontabili atti a verificare, ad esempio, flussi di cassa, debiti scaduti per tipologia di creditore, capacità dell’impresa di permanere in una prospettiva di continuità aziendale.
Una prima considerazione al riguardo è che le imprese in esame, anche se non obbligate alla redazione del rendiconto finanziario ai fini civilistici, lo sono, di fatto, dal punto di vista degli adeguati assetti organizzativi.
L’organo di controllo dovrà vigilare sull’adeguatezza degli assetti organizzativi intensificando, laddove necessario, la frequenza delle verifiche periodiche ex art. 2404c.c. e chiedendo agli amministratori eventuali misure correttive a fronte di debolezze significative individuate.
Dal canto suo, il revisore dovrà pianificare la frequenza delle verifiche periodiche di cui all’art. 14 del DLgs 39/2010 ed al principio di revisione SA (Italia) 250B per poter monitorare per tempo l’eventuale omesso pagamento di debiti “qualificati” e la dinamica dei valori assunti dagli indicatori della crisi.
Nel caso di studi professionali che gestiscono le contabilità di società soggette alle nuove disposizioni, ci saranno importanti implicazioni non solo dal punto di vista della interazione con i revisori, ma anche dal punto di vista della elaborazione delle informazioni necessarie ai fini della tempestiva individuazione dei segnali di crisi.
Al fine di stimolare la tempestività nell’attivazione del meccanismo di allerta, anche agli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari di cui all’art. 106 del DLgs. 385/1993 (consorzi fidi, finanziarie, società di factoring, ecc) è espressamente richiesto di dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti, delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicate al cliente.
Tornando agli obblighi dell’organo di controllo e del revisore, una volta riscontrati i fondati indizi della crisi, essi dovranno effettuare specifica segnalazione all’organo gestionale; comunicazione che dovrà essere effettuata per iscritto, con mezzi che assicurino la prova dell’avvenuta ricezione (Posta certificata, raccomandata A/R, ecc.), e dovrà contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l’organo amministrativo è chiamato a riferire al segnalante le soluzioni individuate e le iniziative intraprese.
Nei casi di mancata oppure inadeguata risposta del CdA (o dell’amministratore unico), ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi, i componenti l’organo di controllo e il revisore saranno tenuti, senza indugio, ad informare l’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa), fornendo ogni elemento utile per le relative determinazioni.
Tale segnalazione, se effettuata tempestivamente, come si evince dal terzo comma dell’art. 14, produrrà una deresponsabilizzazione dell’organo di controllo e del revisore ai fini della responsabilità solidale con l’organo gestionale per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o azioni successivamente poste in essere dal predetto organo. Tale deresponsabilizzazione si avrà, tuttavia, soltanto a condizione che i danni non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione, il che dovrebbe indurre gli organi preposti ad una tempestiva segnalazione.